Art. 5 
 
                    Archiviazione delle richieste 
 
  1. L'Ufficio competente provvede alle archiviazioni delle richieste
di parere ritenute inammissibili ai sensi dell'art. 4 e  comunica  al
Consiglio,  con  cadenza  mensile,   l'elenco   delle   archiviazioni
predisposte. 
  2. I provvedimenti di archiviazione  sono  comunicati  ai  soggetti
richiedenti preferibilmente  mediante  posta  elettronica  e  se  non
disponibile mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. 
  3.  Qualora  le  richieste  oggetto  di  archiviazione   riguardino
questioni giuridiche ritenute rilevanti, sono trasmesse  agli  uffici
competenti per materia ai fini  dell'adozione  di  atti  a  carattere
generale o per l'avvio di attivita' di vigilanza.