IL CAPO DIPARTIMENTO 
  delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale 
 
  Visto il decreto legislativo del 17 marzo  1995,  n.  194  che,  in
attuazione della direttiva  91/414/CEE,  disciplina  l'immissione  in
commercio dei prodotti fitosanitari; 
  Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4  del  predetto
decreto legislativo 194/95; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28  settembre  1995
che modifica gli allegati II e III del suddetto  decreto  legislativo
194/95; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  27  novembre  1996  che,  in
attuazione  del  citato  decreto  legislativo  194/95,  disciplina  i
principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e
definisce  i  requisiti   necessari   al   riconoscimento   ufficiale
dell'idoneita'  a  condurre   prove   di   campo   finalizzate   alla
registrazione dei prodotti fitosanitari; 
  Vista l'istanza di rinnovo presentata in data 18/12/2015 dal Centro
«Centro di  Ricerca,  Sperimentazione  e  Formazione  in  Agricoltura
"Basile Caramia" (CRSFA)» con sede legale in  Via  Cisternino,  281 -
70010 Locorotondo (BA); 
  Visto  l'esito  favorevole  della  verifica  della  conformita'  ad
effettuare prove di  campo  a  fini  registrativi,  finalizzate  alla
produzione di dati di efficacia e  alla  determinazione  dell'entita'
dei residui di prodotti fitosanitari effettuata  in  data  12  aprile
2016  presso  il  Centro  «Centro  di  Ricerca,   Sperimentazione   e
Formazione in Agricoltura "Basile Caramia" (CRSFA)»; 
  Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2014,  n.  1622,  recante
«Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  105
del 27 febbraio 2013»; 
  Vista la direttiva del 13 giugno 2016, n. 2317, con la  quale  sono
state impartite istruzioni circa gli atti di gestione degli uffici di
seconda fascia della Direzione Generale dello sviluppo rurale,  nelle
more del perfezionamento dell'incarico al nuovo direttore generale; 
  Considerato che il suddetto Centro ha  dichiarato  di  possedere  i
requisiti prescritti dalla normativa  vigente,  a  far  data  dal  18
dicembre 2015, a fronte di apposita documentazione presentata; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Centro «Centro di Ricerca, Sperimentazione  e  Formazione  in
Agricoltura  "Basile  Caramia"  (CRSFA)»  con  sede  legale  in   Via
Cisternino, 281 - 70010 Locorotondo (BA), e'  riconosciuto  idoneo  a
proseguire nelle prove ufficiali di campo con  prodotti  fitosanitari
volte ad ottenere le seguenti informazioni: 
  efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto
6.2 del decreto legislativo 194/95); 
  dati sulla comparsa o eventuale  sviluppo  di  resistenza  (di  cui
all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo 194/95); 
  incidenza  sulla  resa  quantitativa  e/o   qualitativa   (di   cui
all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo 194/95); 
  fitotossicita' nei  confronti  delle  piante  e  prodotti  vegetali
bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo
194/95); 
  osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di
cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo 194/95); 
  individuazione dei prodotti  di  degradazione  e  di  reazione  dei
metaboliti in piante o prodotti trattati ( di  cui  all'allegato  II,
punto 6.1 del decreto legislativo 194/95); 
  valutazione del comportamento dei residui delle sostanze  attive  e
dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della
raccolta o della commercializzazione dei prodotti  immagazzinati  (di
cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo 194/95); 
  definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive
(di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo 194/95); 
  determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti  per
l'uomo o per gli animali (di cui  all'Allegato  III,  punto  8.1  del
decreto legislativo 194/95); 
  valutazione dei dati sui residui  nelle  colture  successive  o  di
rotazione (di cui all'Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo
194/95); 
  individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta  o
post-raccolta  (di  cui  all'Allegato  III,  punto  8.6  del  decreto
legislativo 194/95). 
  2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di  campo
di efficacia e le prove  di  campo  finalizzate  alla  determinazione
dell'entita'  dei  residui  di  prodotti  fitosanitari  nei  seguenti
settori di attivita': 
  aree non agricole 
  colture arboree; 
  colture erbacee; 
  colture forestali; 
  colture medicinali ed aromatiche; 
  colture ornamentali; 
  colture orticole; 
  colture tropicali; 
  concia sementi; 
  conservazione post-raccolta; 
  diserbo; 
  entomologia; 
  patologia vegetale; 
  nematologia.