Art. 6 
 
 
                          Norme di qualita' 
 
  1. Le strutture sanitarie pubbliche autorizzate dal Ministero della
salute devono garantire di svolgere i corsi di  primo  e  di  secondo
livello in  conformita'  alle  procedure  di  qualita'  previste  dal
manuale della qualita' del  Ministero  della  salute,  certificate  a
norma  UNI  EN  ISO  9001  in  vigore,  per  tutte  le  attivita'  di
addestramento sanitario, per le valutazioni della competenza e per la
certificazione  dell'addestramento  secondo  quanto  stabilito   alla
Regola I/8 ed alla Sezione  A-I/8  della  Convenzione  internazionale
STCW 1978/1995 nella sua versione aggiornata a Manila nel 2010, sugli
obiettivi nazionali e standard di qualita' recepiti all'art.  10  del
decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71. 
  2. Ogni contraente deve garantire che gli obiettivi di istruzione e
addestramento e i relativi standard  da  raggiungere  comprendano  la
gestione del sistema di certificazione di qualita'.