Art. 2 
 
 
            Allegato 4/2 - Principio contabile applicato 
               concernente la contabilita' finanziaria 
 
  1. Al Principio contabile  applicato  concernente  la  contabilita'
finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23  giugno
2011, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al paragrafo 3.7.1: 
  1) dopo le parole «all'esercizio in cui sono emessi il ruolo,» sono
inserite le seguenti «l'avviso di liquidazione e di accertamento»; 
  2) dopo le parole «Nel caso di avvisi di  accertamento  riguardanti
entrate  per  le  quali  non  e'  stato   effettuato   l'accertamento
contabile» sono inserite le seguenti «alla data di entrata in  vigore
del decreto legislativo n. 118/2011»; 
  b) al paragrafo  3.7.6,  dopo  le  parole  «lotta  all'evasione  e'
attuata attraverso l'emissione» sono inserite le seguenti «di  avvisi
di liquidazione e di accertamento,»; 
    c) al paragrafo 3.12, dopo le parole «e' accertata nell'esercizio
in cui e' incassato l'acconto.» e' inserito il seguente  periodo  «Le
entrate  derivanti   dai   finanziamenti   UE   utilizzate   per   il
finanziamento di spese correnti sono classificate tra i Trasferimenti
correnti 
,  comprese  le  quote  dei  Fondi  UE  destinati  agli  investimenti
utilizzate  per  finanziare  spese   correnti   (nel   rispetto   dei
regolamenti   comunitari).    Trattandosi    di    finanziamenti    a
rendicontazione,  l'importo  delle  entrate  da   accertare   tra   i
trasferimenti   correnti    e'    determinato    in    considerazione
dell'ammontare dell'impegno delle correlate spese correnti»; 
    d) al paragrafo 5.4: 
  1) dopo le parole «In assenza di aggiudicazione  definitiva,  entro
l'anno successivo, le risorse accertate cui il fondo  pluriennale  si
riferisce confluiscono nell'avanzo di amministrazione» sono  inserite
le seguenti «disponibile, destinato o  vincolato  in  relazione  alla
fonte di finanziamento», ed e' soppressa la parola «vincolato»; 
  2) dopo le parole «la necessita' di procedere alla contestuale»  e'
soppressa la seguente «riduzione»; 
    e) alla fine del paragrafo 7 inserire i seguenti periodi: 
      «Con particolare riguardo alla gestione dei fondi UE: 
        le Amministrazioni titolari di programmi comunitari (2) , che
svolgono la propria attivita' in esecuzione dei  regolamenti  europei
ricevendo  i  relativi   flussi   finanziari   come   "Autorita'   di
certificazione", contabilizzano tali risorse  tra  le  entrate  e  le
spese per conto terzi e partite di giro, escluse le risorse dell'Asse
assistenza tecnica, da registrare come contributi da UE.  E'  infatti
evidente che l'attivita' delle "Amministrazioni titolari di programmi
comunitari"  e'  svolta  in   assenza   di   discrezionalita'.   Sono
contabilizzati in partite di giro  anche  i  correlati  trasferimenti
concernenti il cofinanziamento statale. 
      Le  Amministrazioni  regionali  e   locali   in   qualita'   di
Beneficiari nell'ambito dei programmi operativi finanziati dai  fondi
strutturali per l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita  e
dell'occupazione"  o  in  qualita'  di  Beneficiari  capofila   (lead
partner) nell'ambito dei programmi  operativi  finanziati  dai  fondi
strutturali  per  l'obiettivo  "Cooperazione  Territoriale  Europea",
definiscono e presentano i progetti nel rispetto dei  bandi  e  delle
regole   definite   dall'Amministrazione   titolare   del   programma
comunitario, individuano i propri partner, suddividono il progetto  e
la spesa tra i partner, ed assumono la responsabilita'  di  garantire
la realizzazione dell'intera  operazione  secondo  le  modalita'  del
progetto presentato. Tale attivita', e la  conseguente  attivita'  di
erogazione della spesa, non puo' essere  considerata  come  attivita'
effettuata in assenza di discrezionalita'. 
  Pertanto, i beneficiari delle risorse erogate dalle Amministrazioni
titolari di programmi comunitari, compresi  quelli  che  svolgono  il
ruolo di capofila (lead partner), contabilizzano i flussi  finanziari
tra i Contributi, e non tra le partite di giro. 
  Nel rispetto del principio generale per il  quale  i  trasferimenti
sono registrati con imputazione alla voce del  piano  dei  conti  che
indica il soggetto che ha effettivamente erogato le risorse, salvo  i
casi in cui chi eroga le risorse le abbia classificate tra le  "Spese
per conto terzi e partite di giro",  come  "trasferimenti  per  conto
terzi",  i  beneficiari  capofila  contabilizzano  le  risorse   come
"Contributi da UE», gli altri beneficiari contabilizzano  le  risorse
come "Contributi  dall'ente  capofila"  (ad  esempio  "Contributi  da
Regione", se la regione e' il beneficiario-capo fila) e  identificano
la natura comunitaria delle  entrate  e  delle  spese  attraverso  il
codice della transazione elementare.». 

(1)Le risorse comunitarie sono classificate come Trasferimenti da  UE
o come trasferimenti da altra Amministrazione pubblica  nel  rispetto
del principio generale per il quale i trasferimenti  sono  registrati
con imputazione alla voce del piano dei conti che indica il  soggetto
che ha effettivamente erogato le risorse, salvo i  casi  in  cui  chi
eroga le risorse le abbia classificate tra le "Spese per conto  terzi
e partite di giro", come "trasferimenti per  conto  terzi"  (in  tali
casi l'entrata e' registrata  come  trasferimento  del  soggetto  per
conto del quale il trasferimento e' stato erogato).  Al  riguardo  si
rinvia al principio applicato n. 7.1. 

(2) Nel  rispetto  di  quanto  previsto  nei   regolamenti   UE,   le
    Amministrazioni  titolari  dei  programmi  finanziati  dai  fondi
    strutturali  (le  Amministrazioni  centrali   per   i   Programmi
    operativi nazionali e le Regioni e le Province autonome di Trento
    e di Bolzano per i Programmi operativi a titolarita'  regionale),
    per l'attuazione,  gestione,  sorveglianza  e  il  controllo  del
    programma  sono  tenute  a  designare  l'Autorita'  di  gestione,
    l'Autorita' di Certificazione e l'Autorita'  di  Audit  tra  loro
    indipendenti,  i  cui  compiti  e  procedure   sono   rigidamente
    disciplinate  dalla  normativa  europea  (Reg.  1303/2013   e   i
    rispettivi regolamenti di esecuzione, nonche'  i  regolamenti  di
    settore dei fondi ad es: il Reg. 1301/2013  per  il  FESR  etc.).
    L'attuazione dei programmi comunitari e' sottoposta alla verifica
    periodica, almeno annuale, del Comitato di sorveglianza, composto
    anche da rappresentanti  delle  altre  Amministrazioni  pubbliche
    diverse da quella titolare del programma e dai rappresentanti del
    partneriato economico e  sociale  di  riferimento  del  programma
    individuato ai sensi  del  Reg.  240/2014,  con  la  funzione  di
    accertare l'efficacia e la qualita' dell'attuazione del programma
    e di indirizzare la futura attivita' dell'Autorita'  di  gestione
    del programma  medesimo,  di  approvare  eventuali  modifiche  al
    programma medesimo e tutti gli altri compiti  previsti  dal  Reg.
    1303/2013. Il Comitato di sorveglianza svolge anche  la  funzione
    fondamentale  di  definire  i  criteri  di  ammissibilita'  e  di
    selezione dei progetti che  potranno  essere  finanziati  con  le
    risorse del programma operativo, cui si l'Autorita'  di  gestione
    si  dovra'  attenere   per   la   individuazione   dei   progetti
    finanziabili con le risorse del programma operativo.