Art. 2 Allegato 4/2 - Principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria 1. Al Principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al paragrafo 3.7.1: 1) dopo le parole «all'esercizio in cui sono emessi il ruolo,» sono inserite le seguenti «l'avviso di liquidazione e di accertamento»; 2) dopo le parole «Nel caso di avvisi di accertamento riguardanti entrate per le quali non e' stato effettuato l'accertamento contabile» sono inserite le seguenti «alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 118/2011»; b) al paragrafo 3.7.6, dopo le parole «lotta all'evasione e' attuata attraverso l'emissione» sono inserite le seguenti «di avvisi di liquidazione e di accertamento,»; c) al paragrafo 3.12, dopo le parole «e' accertata nell'esercizio in cui e' incassato l'acconto.» e' inserito il seguente periodo «Le entrate derivanti dai finanziamenti UE utilizzate per il finanziamento di spese correnti sono classificate tra i Trasferimenti correnti , comprese le quote dei Fondi UE destinati agli investimenti utilizzate per finanziare spese correnti (nel rispetto dei regolamenti comunitari). Trattandosi di finanziamenti a rendicontazione, l'importo delle entrate da accertare tra i trasferimenti correnti e' determinato in considerazione dell'ammontare dell'impegno delle correlate spese correnti»; d) al paragrafo 5.4: 1) dopo le parole «In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'anno successivo, le risorse accertate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nell'avanzo di amministrazione» sono inserite le seguenti «disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento», ed e' soppressa la parola «vincolato»; 2) dopo le parole «la necessita' di procedere alla contestuale» e' soppressa la seguente «riduzione»; e) alla fine del paragrafo 7 inserire i seguenti periodi: «Con particolare riguardo alla gestione dei fondi UE: le Amministrazioni titolari di programmi comunitari (2) , che svolgono la propria attivita' in esecuzione dei regolamenti europei ricevendo i relativi flussi finanziari come "Autorita' di certificazione", contabilizzano tali risorse tra le entrate e le spese per conto terzi e partite di giro, escluse le risorse dell'Asse assistenza tecnica, da registrare come contributi da UE. E' infatti evidente che l'attivita' delle "Amministrazioni titolari di programmi comunitari" e' svolta in assenza di discrezionalita'. Sono contabilizzati in partite di giro anche i correlati trasferimenti concernenti il cofinanziamento statale. Le Amministrazioni regionali e locali in qualita' di Beneficiari nell'ambito dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali per l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" o in qualita' di Beneficiari capofila (lead partner) nell'ambito dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali per l'obiettivo "Cooperazione Territoriale Europea", definiscono e presentano i progetti nel rispetto dei bandi e delle regole definite dall'Amministrazione titolare del programma comunitario, individuano i propri partner, suddividono il progetto e la spesa tra i partner, ed assumono la responsabilita' di garantire la realizzazione dell'intera operazione secondo le modalita' del progetto presentato. Tale attivita', e la conseguente attivita' di erogazione della spesa, non puo' essere considerata come attivita' effettuata in assenza di discrezionalita'. Pertanto, i beneficiari delle risorse erogate dalle Amministrazioni titolari di programmi comunitari, compresi quelli che svolgono il ruolo di capofila (lead partner), contabilizzano i flussi finanziari tra i Contributi, e non tra le partite di giro. Nel rispetto del principio generale per il quale i trasferimenti sono registrati con imputazione alla voce del piano dei conti che indica il soggetto che ha effettivamente erogato le risorse, salvo i casi in cui chi eroga le risorse le abbia classificate tra le "Spese per conto terzi e partite di giro", come "trasferimenti per conto terzi", i beneficiari capofila contabilizzano le risorse come "Contributi da UE», gli altri beneficiari contabilizzano le risorse come "Contributi dall'ente capofila" (ad esempio "Contributi da Regione", se la regione e' il beneficiario-capo fila) e identificano la natura comunitaria delle entrate e delle spese attraverso il codice della transazione elementare.». (1)Le risorse comunitarie sono classificate come Trasferimenti da UE o come trasferimenti da altra Amministrazione pubblica nel rispetto del principio generale per il quale i trasferimenti sono registrati con imputazione alla voce del piano dei conti che indica il soggetto che ha effettivamente erogato le risorse, salvo i casi in cui chi eroga le risorse le abbia classificate tra le "Spese per conto terzi e partite di giro", come "trasferimenti per conto terzi" (in tali casi l'entrata e' registrata come trasferimento del soggetto per conto del quale il trasferimento e' stato erogato). Al riguardo si rinvia al principio applicato n. 7.1. (2) Nel rispetto di quanto previsto nei regolamenti UE, le Amministrazioni titolari dei programmi finanziati dai fondi strutturali (le Amministrazioni centrali per i Programmi operativi nazionali e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per i Programmi operativi a titolarita' regionale), per l'attuazione, gestione, sorveglianza e il controllo del programma sono tenute a designare l'Autorita' di gestione, l'Autorita' di Certificazione e l'Autorita' di Audit tra loro indipendenti, i cui compiti e procedure sono rigidamente disciplinate dalla normativa europea (Reg. 1303/2013 e i rispettivi regolamenti di esecuzione, nonche' i regolamenti di settore dei fondi ad es: il Reg. 1301/2013 per il FESR etc.). L'attuazione dei programmi comunitari e' sottoposta alla verifica periodica, almeno annuale, del Comitato di sorveglianza, composto anche da rappresentanti delle altre Amministrazioni pubbliche diverse da quella titolare del programma e dai rappresentanti del partneriato economico e sociale di riferimento del programma individuato ai sensi del Reg. 240/2014, con la funzione di accertare l'efficacia e la qualita' dell'attuazione del programma e di indirizzare la futura attivita' dell'Autorita' di gestione del programma medesimo, di approvare eventuali modifiche al programma medesimo e tutti gli altri compiti previsti dal Reg. 1303/2013. Il Comitato di sorveglianza svolge anche la funzione fondamentale di definire i criteri di ammissibilita' e di selezione dei progetti che potranno essere finanziati con le risorse del programma operativo, cui si l'Autorita' di gestione si dovra' attenere per la individuazione dei progetti finanziabili con le risorse del programma operativo.