Art. 2 
 
 
                           Norme generali 
 
  1. Tutti gli interventi diretti  al  sostegno  delle  attivita'  di
ricerca fondamentale di cui al presente  decreto  sono  realizzati  a
valere sulle complessive  disponibilita'  del  FIRST  che,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  sono
annualmente ripartite con decreto del Ministro, adottato di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  2. Gli interventi  di  cui  al  presente  decreto  sono  realizzati
secondo  modalita'  procedurali  di   tipo   valutativo,   attraverso
l'ausilio di strumenti informatizzati. 
  3. I progetti, presentati in risposta ad  appositi  bandi,  possono
riguardare  tematiche  relative  a   qualsiasi   campo   di   ricerca
nell'ambito dei macrosettori di ricerca e dei relativi  settori  come
determinati dall'ERC. 
  4. I singoli bandi  indicano  il  costo  massimo  che  puo'  essere
previsto da ciascun progetto e ripartiscono il budget disponibile per
ciascuno dei macrosettori ERC,  ed  eventualmente  per  ciascuno  dei
relativi settori. 
  5.  Il  finanziamento  dei  progetti  di  ricerca  fondamentale  e'
previsto interamente nella forma di  contributo  nella  spesa,  nella
misura stabilita dai singoli bandi.