Art. 5 
 
 
                        Soggetti ammissibili 
 
  1. Possono presentare i progetti di  cui  al  presente  decreto  le
universita' e le istituzioni universitarie italiane,  statali  e  non
statali, comunque denominate, ivi comprese  le  scuole  superiori  ad
ordinamento speciale, nonche' gli enti pubblici di  ricerca  vigilati
dal MIUR. 
  2. I finanziamenti sono assegnati alle universita'/enti sedi  delle
unita' operative. 
  3. I singoli bandi possono definire le  modalita'  per  l'eventuale
partecipazione ai progetti di organismi di ricerca, senza che  questi
possano costituire unita' operative autonome; in ogni caso, l'impegno
finanziario di tali soggetti non potra' mai superare  la  percentuale
del 10% del costo del progetto.