Art. 3 
 
  1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1  del
presente  decreto,  sono  determinate  complessivamente  in  euro   €
372.125,00, di cui € 153.000,00 nella forma di contributo nella spesa
ed € 219.125,00 quale credito agevolato, come da  scheda  finanziaria
allegata al presente decreto (allegato n. 1),  calcolate  secondo  le
percentuali  di  finanziamento  definite  con  il  richiamato  avviso
integrativo nazionale n. 2571 del 29 agosto 2014. 
  Le  stesse  graveranno  sulle  disponibilita'  del  Fondo  per  gli
investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 2014,
giusta riparto con decreto interministeriale n. 6/2015  e  del  Fondo
agevolazioni per la ricerca  per  l'anno  2012,  giusta  riparto  con
decreto direttoriale n. 435/ric. del 2013. 
  2. Le erogazioni  dei  contributi  sono  subordinate  all'effettiva
disponibilita' delle risorse  a  valere  sul  fondo  FIRST  2014,  in
relazione alle quali, ove perente, si richiedera' la  riassegnazione,
secondo  lo  stato  di  avanzamento  lavori,  avendo  riguardo   alle
modalita' di rendicontazione. 
  3. Nella fase attuativa, il MIUR  puo'  valutare  la  rimodulazione
delle attivita' progettuali per variazioni rilevanti,  non  eccedenti
il cinquanta  per  cento,  in  caso  di  sussistenza  di  motivazioni
tecnico-scientifiche    o    economico-finanziarie    di    carattere
straordinario, acquisito  il  parere  dell'esperto  scientifico.  Per
variazioni inferiori al venti per cento del  valore  delle  attivita'
progettuali del raggruppamento  nazionale,  il  MIUR  si  riserva  di
provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto  scientifico
con riguardo alle  casistiche  ritenute  maggiormente  complesse.  Le
richieste  variazioni,  come  innanzi  articolate,  potranno   essere
autorizzate solo se previamente approvate in sede  internazionale  da
parte della struttura di gestione del programma. 
  4. Le attivita' connesse con la realizzazione del progetto dovranno
concludersi entro  il  termine  indicato  nella  scheda  allegata  al
presente  decreto  (allegato  1),  fatte  salve  eventuali   proroghe
approvate dal programma Eurostars  e  dallo  scrivente  Ministero,  e
comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.