(Statuto-art. 47)
                              Art. 47. 
                     Scuole e corsi di dottorato 
 
    1.  L'Universita'  istituisce   ed   organizza   corsi   per   il
conseguimento del dottorato di  ricerca,  finalizzati  a  fornire  le
competenze  necessarie  per  esercitare,  presso  Universita',   enti
pubblici  o  soggetti  privati,  attivita'  di  ricerca  e  di   alta
qualificazione.      L'Universita'      promuove      e      sostiene
l'internazionalizzazione dei dottorati. 
    2. L'attivita' dei dottorati di  ricerca  si  svolge,  di  norma,
all'interno di scuole di dottorato, anche esterne all'Ateneo. Ciascun
corso di dottorato deve  afferire  ad  un'unica  scuola,  ma  i  suoi
docenti possono collaborare con piu' scuole. 
    3. I corsi e le scuole di dottorato sono istituiti,  su  proposta
di  uno  o  piu'  dipartimenti,  con  delibera   del   consiglio   di
amministrazione e previo parere favorevole del senato accademico.  La
proposta individua  il  dipartimento  responsabile  per  gli  aspetti
amministrativi ed organizzativi. 
    4. Sono organi della scuola: 
    a) il direttore; 
    b) il collegio della scuola; 
    c) il comitato scientifico ove istituito. 
    La composizione, le funzioni degli organi, compresa la figura del
coordinatore  del  corso  di  dottorato,  nonche'  le  modalita'   di
designazione dei loro  componenti,  sono  disciplinate  con  apposito
regolamento dell'Ateneo. 
    5. Le  scuole  possono  definire  specifici  regolamenti  per  lo
svolgimento delle attivita' didattiche e di ricerca.