Art. 47. Scuole e corsi di dottorato 1. L'Universita' istituisce ed organizza corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca, finalizzati a fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Universita', enti pubblici o soggetti privati, attivita' di ricerca e di alta qualificazione. L'Universita' promuove e sostiene l'internazionalizzazione dei dottorati. 2. L'attivita' dei dottorati di ricerca si svolge, di norma, all'interno di scuole di dottorato, anche esterne all'Ateneo. Ciascun corso di dottorato deve afferire ad un'unica scuola, ma i suoi docenti possono collaborare con piu' scuole. 3. I corsi e le scuole di dottorato sono istituiti, su proposta di uno o piu' dipartimenti, con delibera del consiglio di amministrazione e previo parere favorevole del senato accademico. La proposta individua il dipartimento responsabile per gli aspetti amministrativi ed organizzativi. 4. Sono organi della scuola: a) il direttore; b) il collegio della scuola; c) il comitato scientifico ove istituito. La composizione, le funzioni degli organi, compresa la figura del coordinatore del corso di dottorato, nonche' le modalita' di designazione dei loro componenti, sono disciplinate con apposito regolamento dell'Ateneo. 5. Le scuole possono definire specifici regolamenti per lo svolgimento delle attivita' didattiche e di ricerca.