Art. 24. Costi inammissibili 1. Non sono ammissibili i costi per l'acquisto di immobili, ne' quelli relativi al pagamento di eventuali mutui accesi per l'acquisto degli stessi. 2. Non sono ammissibili i costi di adeguamento delle strutture da adibire all'accoglienza, che abbiano beneficiato, o per le quali sia stato richiesto, un contributo a valere su altre risorse nazionali o comunitarie. 3. Non sono ammissibili a carico della quota di contributo del FNPSA le valorizzazioni di beni, servizi o personale. 4. E' vietato il subappalto della gestione dei servizi di accoglienza finanziati. Si considera subappalto anche il frazionamento dei singoli servizi previsti dalla domanda di contributo, in capo direttamente all'ente locale proponente o degli eventuali enti attuatori.