Art. 37. Trasferimenti 1. Considerato che tutti gli enti locali sono tenuti a gestire servizi di accoglienza integrata per garantire la presa in carico della generalita' di richiedenti/titolari di protezione internazionale e umanitaria, i trasferimenti dei beneficiari da un progetto SPRAR ad un altro SPRAR saranno autorizzati dal Servizio centrale solo a condizione di disponibilita' di posti e nei seguenti casi: emersione di situazioni di disagio mentale; emersione di condizioni sanitarie comportanti un'assistenza domiciliare specialistica e/o prolungata; sopraggiunta maggiore eta', una volta decorsi gli ulteriori sei mesi consentiti, qualora il neomaggiorenne, richiedente o titolare di protezione internazionale o umanitaria, necessiti di terminare il proprio percorso di accoglienza, in assenza di posti specificamente destinati ai neomaggiorenni presso lo stesso servizio di accoglienza per minori.