Art. 4. Presentazione della domanda 1. Gli enti locali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto presentano domanda di finanziamento per i servizi di accoglienza integrata di cui all'art. 3 delle presenti linee guida, secondo il modello di domanda e i relativi modelli predisposti dal Dipartimento, pubblicati sui siti del Dipartimento e dello SPRAR. 2. Ogni ente locale, in forma singola o associata, puo' presentare una sola domanda di contributo per ciascuna tipologia di destinatari indicati nell'art. 3 delle presenti linee guida. Nel caso di presentazione di piu' domande da parte del medesimo soggetto, per la medesima tipologia, e' ammessa alla valutazione quella pervenuta per prima. 3. Le domande pervenute entro il 30 settembre di ciascun anno possono essere esaminate ai fini della pubblicazione delle graduatorie per l'ammissione al finanziamento con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo; le domande pervenute entro il 31 marzo di ciascun anno possono essere esaminate ai fini della pubblicazione delle graduatorie per l'ammissione al finanziamento con decorrenza dal 1° luglio successivo. 4. Le domande presentate ai sensi dell'art. 4, relative ai progetti con scadenza nell'anno 2016, possono essere presentate entro il 30 ottobre 2016.