(Annesso-art. 1)
                                                              Annesso 
 
PROPOSTA  DI  MODIFICA  DEL  NOME  DELLA  DENOMINAZIONE  DI   ORIGINE
  CONTROLLATA  «CONTEA  DI  SCLAFANI»  IN  «CONTEA  DI  SCLAFANI»   O
  «VALLEDOLMO-CONTEA DI SCLAFANI»  E  DEL  RELATIVO  DISCIPLINARE  DI
  PRODUZIONE DEI VINI 
 
                               Art. 1. 
 
 
                        Denominazione e vini 
 
    La denominazione di origine controllata «Contea  di  Sclafani»  o
«Valledolmo-Contea di Sclafani» e' riservata ai seguenti vini bianchi
e rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti  dal
presente disciplinare di produzione: 
      «Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani»  bianco,
anche riserva e vendemmia tardiva; 
      «Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di  Sclafani»  rosso,
anche riserva e vendemmia tardiva.