Annesso PROPOSTA DI MODIFICA DEL NOME DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «CONTEA DI SCLAFANI» IN «CONTEA DI SCLAFANI» O «VALLEDOLMO-CONTEA DI SCLAFANI» E DEL RELATIVO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI Art. 1. Denominazione e vini La denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» e' riservata ai seguenti vini bianchi e rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione: «Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» bianco, anche riserva e vendemmia tardiva; «Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» rosso, anche riserva e vendemmia tardiva.