(Annesso-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
 
                    Designazione e presentazione 
 
    1. Alla denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani»
o «Valledolmo-Contea di Sclafani» nelle diverse tipologie e'  vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione,  non  prevista  dal  presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi  extra,  fine,
scelto, selezionato e similari. 
    2. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento  a
nomi o ragioni sociali purche' non presentino significato laudativo e
non siano tali da trarre in inganno il consumatore. 
    3. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art.  1
e' obbligatoria l'indicazione della annata di produzione delle uve. 
    4. Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1
e' consentito l'uso della unita' geografica piu' ampia «Sicilia»,  ai
sensi dall'art. 4, comma 6, del  decreto  legislativo  n.  61/2010  e
dall'art.  7,  comma  4,  del  disciplinare   di   produzione   della
denominazione di origine controllata «Sicilia». 
    5. La menzione  di  «vigna»  seguita  dal  relativo  toponimo  e'
consentita alle condizioni previste dalla normativa vigente.