Art. 7. Designazione e presentazione 1. Alla denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» nelle diverse tipologie e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, non prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari. 2. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali purche' non presentino significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. 3. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art. 1 e' obbligatoria l'indicazione della annata di produzione delle uve. 4. Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' consentito l'uso della unita' geografica piu' ampia «Sicilia», ai sensi dall'art. 4, comma 6, del decreto legislativo n. 61/2010 e dall'art. 7, comma 4, del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Sicilia». 5. La menzione di «vigna» seguita dal relativo toponimo e' consentita alle condizioni previste dalla normativa vigente.