Art. 3 
 
  Entro il termine perentorio di  30  giorni  dalla  pubblicazione  i
creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorita' di
vigilanza  formale  e  motivata  domanda  intesa  a   consentire   la
prosecuzione della liquidazione. 
  Avverso  il  presente  provvedimento  e'  proponibile  ricorso   al
Tribunale amministrativo regionale ovvero  ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge. 
    Roma, 17 agosto 2016 
 
                                   p. il direttore generale: Scarponi