Art. 2 
 
 
                         Modalita' operative 
 
  1.  La  compilazione   della   dichiarazione   di   provenienza   e
destinazione degli  animali  (modello  4),  di  cui  all'allegato  al
presente decreto, fatto  salvo  quanto  previsto  dall'ordinanza  del
Ministro della salute 28 maggio 2015, art. 3, comma 7, e'  effettuata
esclusivamente in modalita' informatica a partire da  12  mesi  dalla
data di pubblicazione del presente decreto. 
  2. In deroga al  comma  1,  sono  esentate  dalla  compilazione  in
modalita'  informatica   della   dichiarazione   di   provenienza   e
destinazione degli  animali  (modello  4),  di  cui  all'allegato  al
presente decreto, le aziende site in zone di  cui  sia  accertata  la
mancanza di copertura di rete (fissa/mobile), fino a che non  avviene
l'adeguamento tecnologico  necessario.  Le  regioni  e  le  provincie
autonome di Trento e Bolzano rendono pubblico l'elenco aggiornato  di
dette zone. 
  3. La consegna  di  copia  della  dichiarazione  di  provenienza  e
destinazione degli  animali  (modello  4),  di  cui  all'allegato  al
presente decreto, ai Servizi veterinari  competenti  per  territorio,
cosi' come previsto dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  8
febbraio 1954, n. 320, si intende assolta  dalla  compilazione  dello
stesso modello mediante la funzionalita' predisposta nella Banca dati
nazionale dell'anagrafe zootecnica. 
  4. In sede di prima applicazione del presente decreto e  sino  alla
piena operativita' della funzionalita' informatica, permane l'obbligo
di  scortare  gli  animali  durante  il  trasporto  fino  alla   loro
destinazione finale con una copia cartacea del modello informatizzato
della dichiarazione  di  provenienza  e  destinazione  degli  animali
(modello 4), di cui all'allegato al presente decreto, stampata  dalla
Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica. 
  5. Al fine di consentire la  compilazione  della  sezione  D  della
dichiarazione di provenienza e destinazione  degli  animali  (modello
4),  di  cui  all'allegato  al  presente  decreto,   da   parte   del
trasportatore direttamente nella Banca dati  nazionale  dell'anagrafe
zootecnica,  e'  attivata  nel  sistema  informativo  veterinario  la
specifica sezione per la registrazione degli autotrasportatori  degli
animali. 
  6. Il Servizio veterinario competente nei casi previsti effettua la
validazione della dichiarazione di provenienza e  destinazione  degli
animali  (modello  4),  di  cui  all'allegato  al  presente  decreto,
informatizzata  e,  ove  necessario,  completa  la  stessa   mediante
compilazione della sezione E (attestazioni sanitarie). 
  7. Al fine di garantire la compilazione  in  modalita'  informatica
della dichiarazione  di  provenienza  e  destinazione  degli  animali
(modello 4), di cui all'allegato al  presente  decreto,  nella  Banca
dati nazionale dell'anagrafe zootecnica sono esposti  i  servizi  web
necessari per garantire la cooperazione  applicativa  con  le  Banche
dati regionali ovvero con altre Amministrazioni  dotate  di  autonomo
sistema informatico. 
  8.  Le  informazioni  sulla  catena   alimentare   (ICA)   di   cui
all'allegato II, sezione III, del regolamento (CE) n.  853/2004  sono
inserite in apposita sezione dell'allegato al presente decreto. 
  9. Dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  la
compilazione della dichiarazione di provenienza e destinazione  degli
animali (modello 4), di cui all'allegato al presente decreto, assolve
alla compilazione ed alla presentazione del  documento  «informazioni
sulla catena alimentare» (ICA). 
  10. Il monitoraggio dell'applicazione  delle  misure  previste  dal
presente decreto e' effettuato da un gruppo di lavoro composto da due
rappresentanti del Ministero della  salute  e  cinque  rappresentanti
delle  regioni  e  delle  provincie  autonome  di  Trento  e  Bolzano
individuati dal coordinamento interregionale.  La  partecipazione  al
suddetto gruppo e' senza oneri a carico dell'Amministrazione.