Art. 3 
 
 
                  Contributi autonoma sistemazione 
 
  1. I comuni interessati curano l'istruttoria e  la  gestione  delle
attivita'  volte  all'assegnazione  ai  nuclei   familiari   la   cui
abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in
tutto o in parte,  ovvero  sia  stata  sgomberata  in  esecuzione  di
provvedimenti  delle  competenti  autorita',   adottati   a   seguito
dell'evento sismico di cui in premessa, ratificati,  ove  necessario,
anche  successivamente,  con  apposita  ordinanza  sindacale,  di  un
contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00
mensili, e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente  del
nucleo    familiare    abitualmente    e    stabilmente     residente
nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una
sola unita', il contributo medesimo e' stabilito in € 300,00. Qualora
nel nucleo familiare siano presenti persone di eta'  superiore  a  65
anni, portatrici di handicap, ovvero disabili con una percentuale  di
invalidita'  non  inferiore  al  67%,  e'  concesso   un   contributo
aggiuntivo  di  €  200,00  mensili  per  ognuno  dei  soggetti  sopra
indicati, anche oltre il limite massimo di € 600,00 mensili  previsti
per il nucleo familiare. 
  2. I benefici  economici  di  cui  al  comma  1,  sono  concessi  a
decorrere  dalla  data  indicata  nel   provvedimento   di   sgombero
dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per
il  rientro  nell'abitazione,  ovvero  si  sia  provveduto  ad  altra
sistemazione avente carattere di stabilita', e comunque non oltre  la
data di scadenza dello stato di emergenza.