Art. 4 Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, cosi' come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, nei limiti del primo stanziamento di 50 milioni di euro. 2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, e' autorizzata, ove necessario, l'apertura di apposite contabilita' speciali a favore delle Regioni interessate. 3. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni. 4. All'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 1, sulla base della sussistenza del nesso di causalita' tra l'evento calamitoso in argomento e l'azione realizzata, si provvede secondo indicazioni operative appositamente adottate dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile.