Art. 4 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1.  Agli  oneri  connessi  alla  realizzazione   delle   iniziative
d'urgenza di cui alla presente  ordinanza  si  provvede,  cosi'  come
stabilito nella delibera del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, nei limiti del primo stanziamento di 50 milioni di euro. 
  2. Per la realizzazione degli interventi  previsti  nella  presente
ordinanza, e' autorizzata, ove  necessario,  l'apertura  di  apposite
contabilita' speciali a favore delle Regioni interessate. 
  3. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'art.
5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992,  n.  225  e  successive
modificazioni e integrazioni. 
  4. All'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma  1,  sulla
base  della  sussistenza  del  nesso  di  causalita'   tra   l'evento
calamitoso in argomento e l'azione realizzata,  si  provvede  secondo
indicazioni   operative   appositamente   adottate   dal   Capo   del
Dipartimento della Protezione Civile.