Art. 5 
 
 
                               Deroghe 
 
  1.  Per  la  realizzazione  dell'attivita'  di  cui  alla  presente
ordinanza,  nel  rispetto  dei  principi  generali   dell'ordinamento
giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22  ottobre
2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, i soggetti
di cui all'art.  1,  comma  1,  possono  provvedere,  sulla  base  di
apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative: 
    regio decreto 18 novembre  1923,  n.  2440,  articoli  3,  5,  6,
secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20; 
    regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42
e 119; 
    legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis,
14, 14-bis, 14-ter, 14-quater,  14-quinquies,  16,  17,  19  e  20  e
successive modifiche ed integrazioni; 
    decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72; 
    decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.  327,
articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  21,
22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49; 
    decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive  modifiche
ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 33, 35, 57, 58,  59,  60,  61,
62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117,  118,
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182,
183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197,
198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230,  231
e 266 nonche' dall'art. 239 all'art. 253; 
    decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare 10 agosto 2012, n. 161; 
    leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse  alle
attivita' previste dalla presente ordinanza. 
  2. Per gli eventuali interventi  che,  ai  sensi  della  disciplina
transitoria di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono
regolati dalle disposizioni  contenute  nel  decreto  legislativo  12
aprile  2006,  n.   163,   nel   rispetto   dei   principi   generali
dell'ordinamento  giuridico,  della  direttiva  del   Consiglio   dei
ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario,  i  soggetti  di  cui  all'art.  1,  comma  1,   possono
provvedere, sulla  base  di  apposita  motivazione,  in  deroga  alle
seguenti disposizioni normative: 
    decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 11, 13,  20,
29, 33, 37, 57, 112, 114, 118, 119, 120, , 125, 126, 127,  128,  129,
130, 132, 133, 134, 141,  144,  145,  239,  nonche'  le  disposizioni
regolamentari di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  5
ottobre 2010, n. 207, tuttora  vigenti,  per  la  parte  strettamente
connessa. 
  3. Per  l'espletamento  delle  attivita'  previste  dalla  presente
ordinanza i soggetti di cui all'art. 1, comma 1,  possono  avvalersi,
ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli  63
e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50  in  materia  di
contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture. A tal fine,
il limite di cui al  comma  1  dell'art.  163,  ai  sensi  di  quanto
previsto dal comma 8 del medesimo  articolo,  per  i  soli  contratti
pubblici di lavori e' stabilito in euro 400.000,00.