Art. 5 Deroghe 1. Per la realizzazione dell'attivita' di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20; regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119; legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni; decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72; decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230, 231 e 266 nonche' dall'art. 239 all'art. 253; decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161; leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attivita' previste dalla presente ordinanza. 2. Per gli eventuali interventi che, ai sensi della disciplina transitoria di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative: decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 11, 13, 20, 29, 33, 37, 57, 112, 114, 118, 119, 120, , 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 141, 144, 145, 239, nonche' le disposizioni regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, tuttora vigenti, per la parte strettamente connessa. 3. Per l'espletamento delle attivita' previste dalla presente ordinanza i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture. A tal fine, il limite di cui al comma 1 dell'art. 163, ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo, per i soli contratti pubblici di lavori e' stabilito in euro 400.000,00.