Art. 6 
 
 
                        Occupazioni d'urgenza 
 
  1. Per le  attivita'  di  soccorso,  assistenza  e  ricovero  delle
popolazioni colpite dagli eventi di cui alla  presente  ordinanza,  i
sindaci  possono  provvedere  all'occupazione   d'urgenza   ed   alle
eventuali espropriazioni  adottando  tempestivamente  il  decreto  di
occupazione d'urgenza, prescindendo  da  ogni  altro  adempimento,  e
procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di
immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza  di  due
testimoni.