Art. 7 
 
 
                        Sospensione dei mutui 
 
  1. In ragione del grave disagio  socio  economico  derivante  dagli
eventi in premessa citati, che hanno colpito i soggetti  residenti  o
aventi sede legale e/o operativa nei comuni individuati con  apposito
provvedimento, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore  ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218  del  codice  civile.  I
soggetti titolari di mutui relativi agli  edifici  distrutti  o  resi
inagibili anche parzialmente ovvero alla  gestione  di  attivita'  di
natura commerciale ed economica svolte nei medesimi  edifici,  previa
presentazione di autocertificazione del danno subito, resa  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445
e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere
agli  istituti  di  credito  e  bancari,  fino  alla   ricostruzione,
all'agibilita' o all'abitabilita' del predetto  immobile  e  comunque
non oltre la  data  di  cessazione  dello  stato  di  emergenza,  una
sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione
dell'intera rata e quella della sola quota capitale. 
  2. Entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano
i  mutuatari,  almeno  mediante  avviso  esposto  nelle   filiali   e
pubblicato nel proprio sito internet, della possibilita' di  chiedere
la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso  e  costi  dei
pagamenti sospesi calcolati in base a  quanto  previsto  dall'Accordo
del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei  consumatori  in
tema di sospensione dei pagamenti, nonche' il termine, non  inferiore
a trenta giorni,  per  l'esercizio  della  facolta'  di  sospensione.
Qualora la banca o  l'intermediario  finanziario  non  fornisca  tali
informazioni nei termini e con i contenuti prescritti,  sono  sospese
fino al 31 gennaio 2017, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le
rate in scadenza entro la predetta data. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 26 agosto 2016 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio