Art. 2 
 
   Ai fini  della  rilevazione  della  situazione  del  frontalierato
esistente in ciascun  comune,  si  assumono  i  dati  rilevati  dalle
competenti autorita' dei cantoni  del  Ticino,  dei  Grigioni  e  del
Vallese alla data del  31  agosto  del  2014  e  2015.  I  dati  sono
acquisiti  direttamente  dalle  autorita'  italiane   presso   quelle
svizzere.