Art. 2 Ai fini della rilevazione della situazione del frontalierato esistente in ciascun comune, si assumono i dati rilevati dalle competenti autorita' dei cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese alla data del 31 agosto del 2014 e 2015. I dati sono acquisiti direttamente dalle autorita' italiane presso quelle svizzere.