Art. 4 
 
   La  ripartizione  relativa  agli  anni  2014  e  2015  e'  operata
distintamente  sulla  base  delle  rispettive  «quote  pro   capite»,
ottenute dividendo l'importo globale della compensazione finanziaria,
versata dai tre cantoni summenzionati e riferita a ciascun anno  2014
e  2015  per  il  numero  complessivo  del   lavoratori   frontalieri
residenti, alla data del 31 agosto di ciascun anno,  nei  «Comuni  di
confine» e che abbiano svolto nel corso dell'anno attivita' di lavoro
dipendente in uno dei tre cantoni in questione.