Art. 5 
 
   Le  somme  da  ripartire  nei  singoli  anni  2014  e  2015   sono
attribuite: 
    per i comuni facenti parte della Regione Valle  d'Aosta  e  della
Provincia autonoma di Bolzano: 
      a) alle unioni di comuni, in misura pari  al  prodotto  fra  la
«quota pro capite», di cui all'art. 4, ed il numero dei frontalieri -
i  quali  abbiano  svolto,  durante  l'anno  cui  si   riferisce   la
ripartizione, attivita' di lavoro dipendente in uno dei  tre  cantoni
suddetti - risultanti residenti nel corso dello  stesso  periodo  nei
«Comuni di confine» il cui territorio sia  compreso  in  tutto  o  in
parte nelle comunita' medesime; 
      b) ai «Comuni di confine» in misura analoga a quella di cui  al
punto precedente, non ricadenti, neanche in parte,  nelle  unioni  di
comuni; 
    per i comuni facenti parte della Regione Piemonte: 
      a) all'Unione montana Valli  dell'Ossola,  in  misura  pari  al
prodotto fra la «quota pro capite», di cui all'art. 4, ed  il  numero
dei frontalieri - i quali  abbiano  svolto,  durante  l'anno  cui  si
riferisce la ripartizione, attivita' di lavoro dipendente in uno  dei
tre cantoni suddetti - risultanti residenti nel  corso  dello  stesso
periodo nei «Comuni di confine» il cui  territorio  sia  compreso  in
tutto o in parte nella Unione medesima, fatta eccezione per il Comune
di Domodossola; 
      b) all'Unione montana Alta Ossola, in misura analoga  a  quella
di cui al punto precedente per i lavoratori frontalieri residenti nei
comuni di: Baceno, Crodo, Formazza, Montecrestese, Premia,  Trasquera
e Varzo; 
      c) ai Comuni di  Antrona  Schieranco,  Arizzano,  Aurano,  Bee,
Beura  Cardezza,   Borgomezzavalle,   Cambiasca,   Cannero   Riviera,
Cannobio, Caprezzo, Cavaglio Spoccia,  Cossogno,  Craveggia,  Cursolo
Orasso, Domodossola,  Falmenta,  Ghiffa,  Gurro,  Intragna,  Malesco,
Mergozzo, Miazzina, Montescheno, Oggebbio, Pallanzeno,  Premeno,  Re,
San  Bernardino  Verbano,  Santa  Maria  Maggiore,  Toceno,   Trarego
Viggiona, Trontano, Valstrona, Verbania, Vignone e Villette in misura
analoga a quello di cui ai punti precedenti; 
    per i comuni facenti parte della Regione Lombardia: 
      a) ai «Comuni di confine» in  cui  il  numero  dei  frontalieri
residenti  nel  corso  di  ciascun  anno,   cui   si   riferisce   la
ripartizione, rappresenti  almeno  il  4%  dell'  intera  popolazione
risultante residente nel comune, rispettivamente al 31 agosto 2014  e
al 31 agosto 2015. L'entita' delle somme da attribuire  e'  data  per
ogni ripartizione dal prodotto fra la detta «quota pro capite» ed  il
numero dei frontalieri - lavoratori dipendenti in uno dei tre cantoni
- residenti nel comune nell'anno interessato al riparto; 
      b) alle comunita' montane,  qualora  il  cennato  rapporto  sia
inferiore al 4% ed il «Comune di confine» sia compreso in tutto od in
parte  nella  comunita'  montana.  Le  somme   da   attribuire   sono
determinate secondo il procedimento sopra indicato, tenendo conto del
solo numero dei frontalieri residenti nei  «Comuni  di  confine»  con
rapporto frontalieri/popolazione inferiore al 4%; 
      c) alla Regione Lombardia, qualora il «Comune di  confine»  con
numero di frontalieri  inferiori  alla  detta  percentuale,  non  sia
compreso neanche in parte nelle comunita' montane.  Anche  in  questo
caso vale quanto e' stabilito nella precedente lettera b)  in  merito
alla quantificazione delle somme da attribuire.