IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
           ALLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004,  n.  154,  recante  la
modernizzazione  del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,  recante  misure
per il riassetto della normativa in materia di pesca e  acquacoltura,
a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; 
  Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 28 giugno 2007, n.  809
che modifica i  regolamenti  (CE)  n.  894/1997,  n.  812/2004  e  n.
2187/2005, per quanto riguarda le reti da posta derivanti; 
  Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 29 settembre  2008,  n.
1005 che istituisce un regime comunitario per prevenire,  scoraggiare
ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e  non  regolamentata,
che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE)
n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE)  n.  1093/94  e  (CE)  n.
1447/1999; 
  Visto il regolamento (CE) della Commissione del 22 ottobre 2009, n.
1010 recante  modalita'  di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.
1005/2008 del Consiglio che  istituisce  un  regime  comunitario  per
prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata
e non regolamentata; 
  Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 20  novembre  2009,  n.
1224 che istituisce un regime di controllo comunitario per  garantire
il rispetto delle  norme  della  politica  comune  della  pesca,  che
modifica i Regolamenti (CE) n. 847/96, (CE)  n.  2371/2002,  (CE)  n.
811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n.  2115/2005,  (CE)  n.  2166/2005,
(CE) n. 388/2006,  (CE)  n.  509/2007,  (CE)  n.  676/2007,  (CE)  n.
1098/2007, (CE) n. 1300/2008,  (CE)  n.  1342/2008  e  che  abroga  i
regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, ed
in particolare l'art. 102; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE)  della  Commissione  dell'8
aprile  2011,  n.  404  recante  le  modalita'  di  applicazione  del
regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un  regime
di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme  della
politica comune della pesca; 
  Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
dell'11 dicembre 2013, n. 1380 relativo alla  politica  comune  della
pesca, che modifica  i  regolamenti  (CE)  n.  1954/2003  e  (CE)  n.
1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n.  2371/2002
e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche'  la  decisione  2004/585/CE
del Consiglio; 
  Vista la Decisione della Commissione europea n. C(2013) 8635 del  6
dicembre  2013,   recante   il   Piano   d'Azione,   concordato   con
l'Amministrazione Italiana, per garantire  il  rispetto  delle  norme
della politica comune della pesca; 
  Vista la Raccomandazione ICCAT n. 13-04, recante misure di gestione
per la pesca del pesce spada nel Mediterraneo; 
  Visto il decreto ministeriale 21 settembre 2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 223 del 24  settembre
2011, recante nuove modalita' tecniche per l'utilizzo del sistema  di
pesca «ferrettara» al fine di assicurare l'osservanza delle norme  in
materia di politica comune della pesca; 
  Visto il decreto ministeriale 26  gennaio  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  121  del  25  maggio
2012, recante «Adeguamento alle disposizioni comunitarie  in  materia
di licenze di pesca», che  recepisce  le  disposizioni  dell'art.  3,
punto 3,  allegato  II  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  della
Commissione  dell'8  aprile  2011,  n.  404,   con   riferimento   in
particolare alla necessita' di indicare in licenza di pesca non  piu'
i «sistemi di pesca», ma «gli attrezzi di pesca» classificati secondo
la statistica internazionale standardizzata (ISSCFGG  -  FAO  del  29
luglio 1980); 
  Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2012, recante, tra le altre,
le disposizioni attuative del regime  di  esenzione  (in  materia  di
sistema di controllo dei pescherecci) di cui all'art. 9, paragrafo 5,
del citato Regolamento (CE) n. 1224/2009; 
  Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2014, recante  l'attuazione
della Misura 13 del richiamato Piano d'Azione, in materia  di  misure
tecniche relative alla compatibilita' tra la «piccola rete derivante»
ed altri attrezzi da pesca; 
  Visto il decreto  ministeriale  3  giugno  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  162  del  15  luglio
2015, recante l'attuazione delle Misure 14, 15 e a16  del  richiamato
Piano d'Azione, in materia di gestione della pesca  del  pesce  spada
nel Mediterraneo; 
  Visto di decreto direttoriale n. 3992 del 29 febbraio 2016, recante
l'istituzione dell'Elenco nazionale  delle  imbarcazioni  autorizzate
alla pesca bersaglio del pesce spada, a norma dell'art. 3,  comma  1,
del predetto decreto ministeriale 3 giugno 2015; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27
febbraio  2013,  n.  105  recante  «Regolamento  organizzazione   del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»,  a  norma
dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012; 
  Visto il decreto ministeriale  30  maggio  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 205 del  4  settembre
2014, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle  politiche
agricole, alimentari e  forestali,  par  taluni  atti  di  competenza
dell'amministrazione, al  Sottosegretario  di  Stato  on.le  Giuseppe
Castiglione; 
  Visto l'art. 191 del Trattato di funzionamento dell'Unione  europea
che  prevede  il  principio  di  precauzione  come  fondamento  della
politica ambientale comunitaria; 
  Considerata la necessita' di procedere all'emanazione di  ulteriori
diposizioni  tecniche  atte  ad  assicurare  un'ancor  piu'  efficace
implementazione   delle   predette   Misure   del   Piano   d'Azione,
consolidando il vigente quadro normativo nazionale di  cui  ai  sopra
citati decreti ministeriali 3 ottobre 2014 e 3 giugno 2015; 
  Considerata altresi' la necessita' di introdurre  ulteriori  misure
atte  a  prevenire,  scoraggiare  ed  eliminare  fenomeni  di   pesca
illegale, non dichiarata e non regolamentata; 
  Ritenuto, in particolare, di dover porre in  essere  misure  idonee
affinche',  in  linea   con   quanto   stabilito   dalla   richiamata
Raccomandazione ICCAT 13-04, le  catture  bersaglio  di  pesce  spada
siano effettivamente  operate  dalle  sole  imbarcazioni  di  cui  al
predetto  Elenco  nazionale,  con  l'impiego  esclusivo  dei  sistemi
«palangaro» e/o «arpione», ovvero degli attrezzi «palangaro derivante
- LLD» e/o «arpione - HAR»; 
  Ritenuto, altresi', di dover assicurare  un'efficace  attivita'  di
verifica e controllo anche sulle catture accessorie  («by-catch»)  di
pesce spada; 
  Considerata, parimenti, la necessita' di implementare ulteriormente
la vigente disciplina sul corretto utilizzo dei sistemi  «ferrettara»
e «palangaro», ovvero degli attrezzi «piccola rete derivante - GND» e
«palangaro derivante  -  LLD»;  nonche'  di  assicurare  un  adeguato
monitoraggio delle imbarcazioni da  pesca  ricadenti  nell'ambito  di
applicazione dell'art. 2 del citato  decreto  ministeriale  1°  marzo
2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Catture bersaglio di pesce spada 
 
   1. Le catture bersaglio di pesce spada possono  essere  effettuate
esclusivamente dalle imbarcazioni di cui all'Elenco nazionale  citato
in premessa, unicamente mediante l'impiego  dei  sistemi  «palangaro»
e/o «arpione», ovvero degli attrezzi «palangaro derivante - LLD»  e/o
«arpione - HAR». 
  2. Ai fini di quanto stabilito al  precedente  comma  1,  prima  di
intraprendere  le  pertinenti  battute  di   pesca,   gli   operatori
interessati dovranno procedere allo sbarco di ogni altro sistema  e/o
attrezzo autorizzato in  licenza,  dandone  tempestiva  comunicazione
all'Autorita' Marittima territorialmente competente.