Art. 3 
 
 
       Misure di compatibilita' tra sistemi/attrezzi di pesca 
 
  1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, per  le
unita' da pesca  abilitate,  in  licenza,  all'utilizzo  dei  sistemi
«ferrettara», «lenze»,  «circuizione»  e  «palangaro»,  ovvero  degli
attrezzi «piccola rete derivante - GND», «lenze  trainate  -  LTL,  a
mano e a canna - LHP, LHM», «reti a circuizione a chiusura  meccanica
- PS e senza chiusura - LA»,  «reti  da  posta  circuitanti  -  GNC»,
«palangaro derivante - LLD» e «palangaro fisso  -  LLS»,  e'  vietato
utilizzare e detenere a bordo piu' di uno dei suddetti attrezzi. 
  2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, per  le
unita' da pesca  abilitate,  in  licenza,  all'utilizzo  dei  sistemi
«ferrettara» e «attrezzi da posta (con esclusione delle reti da posta
circuitanti)», ovvero degli attrezzi «piccola rete derivante -  GND»,
«reti da posta calate (ancorate) - GNS», «reti a tremaglio -  GTR»  e
«incastellate-combinate - GTN», e' obbligatorio,  in  caso  d'imbarco
contemporaneo  dei  suddetti  sistemi  e/o   attrezzi,   stivare   ed
assicurare  a  bordo,  il  sistema   e/o   attrezzo   che   non   sia
effettivamente utilizzato per l'attivita' di pesca. 
  3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, per  le
unita' da pesca  abilitate,  in  licenza,  all'utilizzo  dei  sistemi
«circuizione», ovvero degli attrezzi «reti a circuizione  a  chiusura
meccanica - PS e senza chiusura - LA» sono  vietati  l'imbarco  e  la
detenzione a bordo di un numero  superiore  a  2  (due)  di  reti  di
rispetto, in aggiunta alla rete imbarcata per l'impiego. 
  4. Le operazioni di sbarco e/o stivaggio di cui ai precedenti commi
1  e  2  dovranno  essere  tempestivamente  comunicate  all'Autorita'
Marittima territorialmente competente.