Art. 3 Misure di compatibilita' tra sistemi/attrezzi di pesca 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, per le unita' da pesca abilitate, in licenza, all'utilizzo dei sistemi «ferrettara», «lenze», «circuizione» e «palangaro», ovvero degli attrezzi «piccola rete derivante - GND», «lenze trainate - LTL, a mano e a canna - LHP, LHM», «reti a circuizione a chiusura meccanica - PS e senza chiusura - LA», «reti da posta circuitanti - GNC», «palangaro derivante - LLD» e «palangaro fisso - LLS», e' vietato utilizzare e detenere a bordo piu' di uno dei suddetti attrezzi. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, per le unita' da pesca abilitate, in licenza, all'utilizzo dei sistemi «ferrettara» e «attrezzi da posta (con esclusione delle reti da posta circuitanti)», ovvero degli attrezzi «piccola rete derivante - GND», «reti da posta calate (ancorate) - GNS», «reti a tremaglio - GTR» e «incastellate-combinate - GTN», e' obbligatorio, in caso d'imbarco contemporaneo dei suddetti sistemi e/o attrezzi, stivare ed assicurare a bordo, il sistema e/o attrezzo che non sia effettivamente utilizzato per l'attivita' di pesca. 3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, per le unita' da pesca abilitate, in licenza, all'utilizzo dei sistemi «circuizione», ovvero degli attrezzi «reti a circuizione a chiusura meccanica - PS e senza chiusura - LA» sono vietati l'imbarco e la detenzione a bordo di un numero superiore a 2 (due) di reti di rispetto, in aggiunta alla rete imbarcata per l'impiego. 4. Le operazioni di sbarco e/o stivaggio di cui ai precedenti commi 1 e 2 dovranno essere tempestivamente comunicate all'Autorita' Marittima territorialmente competente.