Art. 4 
 
Misure per monitoraggio delle imbarcazioni in regime di esenzione  ex
  art. 2 del decreto ministeriale 1° marzo 2012 
  1. A decorrere dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,  le
imbarcazioni da pesca  ricadenti  nel  regime  di  esenzione  di  cui
all'art. 2, comma 3, del  decreto  ministeriale  1°  marzo  2012,  in
premessa citato, dovranno comunicare, tramite qualsiasi  mezzo,  alla
competente Autorita' Marittima i rispettivi movimenti di uscita e  di
rientro in porto. 
  2. In presenza di contingenti circostanze tali  da  determinare  il
mancato assolvimento dell'obbligo di cui al  precedente  comma  1,  i
predetti  movimenti  dovranno,  in  ogni  caso,  essere   debitamente
annotati sui prescritti documenti di bordo («Giornale Nautico - Parte
II»).