Art. 4 Misure per monitoraggio delle imbarcazioni in regime di esenzione ex art. 2 del decreto ministeriale 1° marzo 2012 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, le imbarcazioni da pesca ricadenti nel regime di esenzione di cui all'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 1° marzo 2012, in premessa citato, dovranno comunicare, tramite qualsiasi mezzo, alla competente Autorita' Marittima i rispettivi movimenti di uscita e di rientro in porto. 2. In presenza di contingenti circostanze tali da determinare il mancato assolvimento dell'obbligo di cui al precedente comma 1, i predetti movimenti dovranno, in ogni caso, essere debitamente annotati sui prescritti documenti di bordo («Giornale Nautico - Parte II»).