(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
                      Norme per la viticoltura 
 
    1. Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati
alla produzione dei vini di  cui  all'art.  1  devono  essere  quelle
tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte  a  conferire
alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di  qualita'.  Sono
da escludere i  terreni  eccessivamente  umidi  o  insufficientemente
soleggiati. 
    2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i  sistemi  di
potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti  a
non modificare le caratteristiche delle uve  e  del  vino.  Nel  caso
della  Pergola  o  Pergoletta  Veronese  e'   fatto   obbligo   della
tradizionale potatura a secco e  in  verde  che  assicuri  l'apertura
della vegetazione nell'interfila. 
    Sono esclusi gli impianti espansi come le pergole a  tetto  piano
(tendoni) o  quelli  a  raggi  (Bellussi).  Tuttavia  i  vigneti,  se
piantati  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del   presente
disciplinare,  possono  essere  autorizzati  alla  produzione   della
denominazione per un  periodo  transitorio  massimo  di  15  anni,  a
condizione che sia garantita con la  tradizionale  potatura  con  una
carica massima di 50.000 mila gemme ad ettaro. 
    3. La Provincia autonoma di Trento e  le  Regioni  Friuli-Venezia
Giulia  e  Veneto  su  proposta  del  Consorzio   di   tutela   della
denominazione, sentite le organizzazioni  di  categoria  interessate,
con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri
tecnico-amministrativi, possono stabilire limiti,  anche  temporanei,
all'iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo ai fini
dell'idoneita'  alla  rivendicazione  delle  uve  con   la   presente
denominazione.  Le  predette  Amministrazioni  sono  tenute  a   dare
comunicazione  delle  disposizioni  adottate  al  Ministero  per   le
politiche agricole alimentari e forestali. 
    4. E'  vietata   ogni   pratica   di   forzatura. E'   consentita
l'irrigazione di soccorso. 
    5. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei  vini  di
cui all'art. 1 non deve essere superiore a tonnellate 18  per  ettaro
di  vigneto  a  coltura  specializzata.  Nelle  annate  favorevoli  i
quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei  vini
a denominazione di origine controllata "delle Venezie" devono  essere
riportati nel limite di cui sopra, purche' la produzione globale  non
superi del 20% il  limite  medesimo;  oltre  tale  limite  decade  il
diritto alla  denominazione  di  origine  controllata  per  tutta  la
partita. 
    6. La Provincia autonoma di Trento e  le  Regioni  Friuli-Venezia
Giulia  e  Veneto  su  proposta  del  Consorzio   di   tutela   della
denominazione, sentite le organizzazioni  di  categoria  interessate,
prima della vendemmia,  con  propri  provvedimenti,  da  adottare  di
concerto con  univoci  criteri  tecnico-amministrativi,  possono,  in
attuazione di quanto stabilito dall'articolo 14, commi 10  e  11  del
d.lgs, n.61/2010: 
      - stabilire un limite massimo uva rivendicabile per ettaro  per
la produzione dei vini a denominazione di origine controllata  «delle
Venezie» inferiore a quello fissato dal presente disciplinare; 
      - adottare altre disposizioni per migliorare o stabilizzare  il
funzionamento del mercato dei vini e dei mosti, comprese  le  uve  di
cui sono ottenuti, o per superare squilibri congiunturali. 
    La provincia autonoma  di  Trento  e  le  Regioni  Friuli-Venezia
Giulia e Veneto sono tenute a dare comunicazione  delle  disposizioni
adottate  al  Ministero  per  le  politiche  agricole  alimentari   e
forestali ed al competente Organismo di controllo. 
    7. In caso di annata sfavorevole, anche in riferimento a  singole
zone geografiche, la  Provincia  autonoma  di  Trento  e  le  Regioni
Friuli-Venezia Giulia  e  Veneto  fissano  rese  inferiori  a  quella
prevista dal presente disciplinare  anche  differenziate  nell'ambito
della zona di produzione di cui all'art. 3, secondo  le  disposizioni
adottate dalle predette Amministrazioni. 
    8. In annate particolarmente favorevoli la Provincia autonoma  di
Trento e le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto  su  proposta  del
Consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di
categoria   interessate,   prima   della   vendemmia,   con    propri
provvedimenti,  da  adottare  di   concerto   con   univoci   criteri
tecnico-amministrativi,  possono   aumentare,   anche   per   singola
tipologia, fino ad un massimo del 20%, la resa massima ad ettaro,  da
destinare a riserva vendemmiale, fermo restando il limite massimo  di
cui al punto 5 secondo capoverso, oltre il quale  non  e'  consentito
ulteriore supero. 
    L'utilizzo dei mosti e dei vini di cui  al  precedente  comma  e'
regolamentato secondo quanto previsto al successivo articolo 5, comma
5. 
    La Provincia autonoma  di  Trento  e  le  Regioni  Friuli-Venezia
Giulia e Veneto sono tenute a dare comunicazione  delle  disposizioni
adottate  al  Ministero  per  le  politiche  agricole  alimentari   e
forestali ed al competente Organismo di controllo. 
    9. Le uve destinate alla vinificazione dei vini  a  denominazione
di origine controllata «delle Venezie» devono  assicurare  un  titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 9,50% vol. Le uve destinate
alla produzione dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata
«Delle Venezie» spumante e  frizzante  devono  assicurare  un  titolo
alcolometrico volumico naturale minimo  del  9,0%  vol.,  purche'  la
destinazione delle uve atte ad essere elaborate  venga  espressamente
indicata nei documenti ufficiali di cantina e nella denuncia  annuale
delle uve.