(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
                     Norme per la vinificazione 
 
    1. Le operazioni di vinificazione, elaborazione, ivi comprese  le
operazioni di frizzantatura  e  spumantizzazione,  dei  vini  di  cui
all'articolo 1 devono essere effettuate nel territorio amministrativo
della Provincia autonoma di Trento e le Regioni Friuli-Venezia Giulia
e Veneto. Inoltre, tenuto  conto  delle  situazioni  tradizionali  di
produzione, e' consentito, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera
b,  del  Regolamento  CE  n.  607/2009,  che  tali  operazioni  siano
effettuate anche nell'ambito  dell'intero  territorio  amministrativo
della Provincia autonoma di Bolzano. 
    2.  Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto   le   pratiche
enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro
peculiari caratteristiche. 
    3. E' consentita nell'elaborazione della tipologia  Pinot  grigio
l'aggiunta di mosti o vini della tipologia "Bianco", anche di  annate
diverse, appartenenti alla medesima  denominazione  "delle  Venezie",
nel limite massimo del 15%, a condizione che  il  vigneto  dal  quale
provengono le uve Pinot  grigio  impiegate  nella  vinificazione  sia
coltivato in purezza varietale o comunque che la presenza  delle  uve
delle varieta' complementari di cui all'art. 2, comma 1, in  aggiunta
a quelle consentite per tale  pratica,  non  superi  complessivamente
tale percentuale. 
    4. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore  al
70% per tutti i vini. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui
sopra, ma non il 80%, l'eccedenza non ha diritto  alla  denominazione
d'origine e non puo' essere designato con il riferimento  al  vitigno
Pinot grigio. Oltre  detto  limite  invece  decade  il  diritto  alla
denominazione d'origine controllata per tutta la partita. 
    5. I mosti e i vini ottenuti dai quantitativi di uve eccedenti la
resa di 18 tonn., di cui all'art. 4 comma 8, sono  bloccati  sfusi  e
non possono essere utilizzati prima delle disposizioni  regionali  di
cui al comma successivo. 
    La Provincia autonoma  di  Trento  e  le  Regioni  Friuli-Venezia
Giulia e Veneto, con propri provvedimenti, da  adottare  di  concerto
con univoci criteri tecnico-amministrativi, su proposta del Consorzio
di tutela  della  denominazione,  conseguente  alle  verifiche  delle
condizioni produttive e di mercato, provvedono  entro  la  successiva
seconda  campagna  vendemmiale  a  destinare  tutto   o   parte   dei
quantitativi dei mosti  e  vini  di  cui  al  comma  precedente  alla
certificazione con  la  DOC  "delle  Venezie".  In  assenza  di  tali
provvedimenti tutti in vini e mosti eccedenti la resa di  cui  sopra,
oppure la parte di essa non interessata dai provvedimenti precedenti,
sono classificati come vino IGT bianco o vino generico. 
    6. Lo spumante "delle Venezie" Pinot grigio deve essere  ottenuto
esclusivamente con il metodo della rifermentazione in autoclave.