(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
             Etichettatura designazione e presentazione 
 
    1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di
origine   controllata   "delle   Venezie"   e'   vietato   l'uso   di
qualificazioni diverse da quelle previste dal  presente  disciplinare
di produzione, ivi compresi gli  aggettivi  superiore,  extra,  fine,
scelto, selezionato e similari. 
    2. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento  a
nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non   aventi   significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 
    3. Le indicazioni tendenti  a  specificare  l'attivita'  agricola
dell'imbottigliatore quali: viticoltore,  fattoria,  tenuta,  podere,
cascina ed altri termini  similari,  sono  consentite  in  osservanza
delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia. 
    4. E' altresi' vietato l'impiego di indicazioni  geografiche  che
facciano riferimento a  comuni,  frazioni,  aree,  zone  e  localita'
comprese nelle zone delimitate nel precedente  art.  3.  E'  tuttavia
consentita la facolta' dell'uso della menzione  "vigna"  seguita  dal
relativo toponimo. 
    5. Il nome del vitigno Pinot grigio puo' precedere il riferimento
della denominazione di origine controllata "delle Venezie".