(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
                           Confezionamento 
 
    1. I vini DOC delle Venezie devono essere immessi al  consumo  al
consumo solo nelle bottiglie di vetro fino a 6 litri chiuse con tappo
raso bocca ed a vite a vestizione lunga. E' consentito altresi' l'uso
dei contenitori  alternativi  al  vetro  costituiti  da  un  otre  in
materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere  racchiuso
in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi da
2 a 6 litri. 
    2. Il vino a denominazione di origine controllata «delle Venezie»
Pinot grigio spumante deve  essere  immesso  al  consumo  solo  nelle
bottiglie di vetro fino a 18 litri. 
    Per  la  tappatura  dei  vini  spumanti  si  applicano  le  norme
comunitarie e nazionali che disciplinano la  specifica  materia,  con
esclusione del tappo  in  plastica.  Tuttavia  per  le  bottiglie  di
capacita' fino a litri 0,200 e' consentito anche l'uso  del  tappo  a
vite, eventualmente con sovratappo  a  fungo,  oppure  a  strappo  in
plastica.