(Allegato-art. 6)
 
                               Art. 6. 
 
           Durata, modifica, rinnovo, sospensione e revoca 
 
    1. Il rating di legalita' ha durata di due anni dal  rilascio  ed
e' rinnovabile su richiesta. 
    2.  In  sede  di  rinnovo,  l'impresa  invia  all'Autorita',  nei
sessanta giorni precedenti la scadenza del periodo di  validita'  del
proprio  rating,   una   certificazione   sottoscritta   dal   legale
rappresentante che attesti la permanenza di tutti i requisiti di  cui
ai precedenti articoli 2, comma 2, e 3, comma 2. 
    3. L'Autorita' delibera sulla richiesta di rinnovo del rating  di
legalita' applicando il procedimento di cui al precedente art. 5. 
    4. In caso di perdita di uno dei requisiti  di  cui  all'art.  2,
l'Autorita' con proprio provvedimento dispone la  revoca  del  rating
con decorrenza dal momento  in  cui  il  requisito  e'  venuto  meno.
Laddove il rating sia stato rilasciato sulla  base  di  dichiarazioni
false o mendaci, l'Autorita' dispone la revoca a far data dal momento
in cui  viene  a  conoscenza  della  natura  falsa  o  mendace  della
dichiarazione. 
    5. Al venir meno di uno o piu' dei requisiti di cui  all'art.  3,
comma 2, l'Autorita' dispone la riduzione del punteggio attribuito. 
    6.  In  caso  di  adozione  di  misure  cautelari   personali   o
patrimoniali, nell'ambito di un procedimento penale per uno dei reati
di cui all'art. 2 del presente Regolamento,  l'Autorita'  dispone  la
sospensione del rating sino al perdurare dell'efficacia delle  misure
cautelari. 
    7. L'Autorita'  puo'  disporre  la  sospensione  del  rating,  in
relazione alla gravita' dei  fatti  e  all'acquisizione  di  maggiori
informazioni relativamente  agli  stessi,  in  presenza  di  uno  dei
provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2, lettere d), d)-bis, e), f),
h) e i) del presente Regolamento, ove tale provvedimento sia  oggetto
di  contestazione  e  sino  alla  pronuncia  passata   in   giudicato
dell'autorita' giudiziaria. 
    8. L'Autorita', prima della formale adozione del provvedimento di
revoca,  di  riduzione  del  punteggio  o  di  sospensione,  comunica
all'impresa i motivi che ostano  al  mantenimento  del  rating,  alla
conferma del  punteggio  gia'  attribuito  o  che  ne  comportano  la
sospensione. 
    Entro  il  termine  di  quindici  giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto  le
proprie  osservazioni.  Durante  tale  periodo,  il  termine  di  cui
all'art. 5, comma 1, e' sospeso. 
    In caso di richiesta di informazioni,  effettuata  ai  sensi  del
comma 7,  il  termine  di  cui  all'art.  5  e'  interrotto  fino  al
ricevimento delle informazioni richieste.