Art. 2 Importi dei contributi, costi ammissibili e intensita' di aiuto 1. Gli investimenti di cui al presente decreto sono finanziabili esclusivamente se avviati in data posteriore alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ultimati entro il 15 aprile 2017. 2. In relazione agli investimenti di cui all'art. 1, comma 4, lettera a), del presente decreto, sono finanziabili le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, di: a) automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG e elettrica di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate. Il contributo e' determinato in € 3.500 per ogni veicolo CNG e in € 10.000 per ogni veicolo elettrico, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel; b) automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 tonnellate. Il contributo e' determinato in € 8.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a metano CNG ed in € 20.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel. 3. In relazione agli investimenti di cui all'art. 1, comma 4, lettera b), del presente decreto, e' finanziabile la radiazione per rottamazione o per esportazione al di fuori del territorio dell'Unione europea, di automezzi di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, conformi alla normativa anti inquinamento Euro VI. Il contributo e' determinato in € 7.000 per ogni veicolo radiato avuto riguardo, alla luce di quanto previsto dall'art. 10, comma 3 del Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, al sovra costo necessario per la acquisizione di un veicolo che soddisfi i limiti di emissione Euro VI in sostituzione di quello radiato. 4. In relazione agli investimenti di cui all'art. 1, comma 4, lettera c) del presente decreto, sono finanziabili le acquisizioni anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di almeno un dispositivo innovativo di cui all'allegato 1 al presente decreto. Il contributo viene determinato: a) per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese nel limite del 10 per cento del costo di acquisizione in caso di medie imprese e del 20 per cento di tale costo per le piccole imprese, con un tetto massimo di € 5.000 per ogni semirimorchio. Le acquisizioni sono ammissibili qualora sostenute nell'ambito di un programma di investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; b) per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano tra le piccole e medie imprese in € 1.500, tenuto conto che e' possibile incentivare il 40 per cento della differenza di costo tra tali veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e veicoli equivalenti stradali; 5. In relazione agli investimenti di cui all'art. 1, comma 4, lettera d) del presente decreto, sono finanziabili le acquisizioni, effettuate anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse mobili e 1 rimorchio o semirimorchio portacasse. Il contributo viene determinato, tenuto conto dei costi aggiuntivi rispetto all'acquisto di veicoli equivalenti stradali, in € 8.500 per l'acquisto di ciascun insieme di 8 casse e 1 rimorchio o semirimorchio. 6. I contributi di cui ai commi precedenti sono maggiorati del 10 per cento in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e medie imprese, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta, nei seguenti casi: a) per le acquisizioni di cui ai commi 2, 3 e 5. A tal fine gli interessati trasmettono, all'atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il numero delle unita' di lavoro dipendenti (ULA) e il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale; b) per le acquisizioni di cui al presente articolo, se effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese. A tal file gli interessati trasmettono, all'atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, oltre alla dichiarazione di cui al punto a), copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all'art. 3, comma 4 ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; Le maggiorazioni di cui al presente comma sono cumulabili e si applicano entrambe sull'importo netto del contributo.