Art. 2 
 
              Importi dei contributi, costi ammissibili 
                        e intensita' di aiuto 
 
  1. Gli investimenti di cui al presente  decreto  sono  finanziabili
esclusivamente  se  avviati  in  data   posteriore   alla   data   di
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed ultimati entro il 15 aprile 2017. 
  2. In relazione agli investimenti  di  cui  all'art.  1,  comma  4,
lettera a), del presente decreto, sono finanziabili le  acquisizioni,
anche mediante locazione finanziaria, di: 
    a) automezzi industriali pesanti nuovi  di  fabbrica  a  trazione
alternativa a metano CNG e elettrica di  massa  complessiva  a  pieno
carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a  7  tonnellate.  Il
contributo e' determinato in € 3.500 per ogni  veicolo  CNG  e  in  €
10.000  per  ogni  veicolo  elettrico,   considerando   la   notevole
differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel; 
    b) automezzi industriali pesanti nuovi  di  fabbrica  a  trazione
alternativa a metano CNG e  gas  naturale  liquefatto  LNG  di  massa
complessiva a pieno carico  pari  o  superiore  a  7  tonnellate.  Il
contributo e' determinato in € 8.000  per  ogni  veicolo  a  trazione
alternativa a metano CNG ed in € 20.000 per ogni veicolo  a  trazione
alternativa a gas naturale liquefatto LNG, considerando  la  notevole
differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel. 
  3. In relazione agli investimenti  di  cui  all'art.  1,  comma  4,
lettera b), del presente decreto, e' finanziabile la  radiazione  per
rottamazione  o  per  esportazione  al  di   fuori   del   territorio
dell'Unione europea, di automezzi di massa complessiva a pieno carico
pari o superiore a 11,5  tonnellate,  con  contestuale  acquisizione,
anche  mediante  locazione  finanziaria,  di  automezzi   industriali
pesanti nuovi di  fabbrica,  adibiti  al  trasporto  merci  di  massa
complessiva a pieno  carico  pari  o  superiore  a  11,5  tonnellate,
conformi alla normativa anti inquinamento Euro VI. Il  contributo  e'
determinato in € 7.000 per ogni veicolo radiato avuto riguardo,  alla
luce di quanto previsto dall'art. 10, comma 3 del Regolamento (CE) n.
595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18  giugno  2009,
al sovra costo necessario per  la  acquisizione  di  un  veicolo  che
soddisfi i limiti di emissione Euro  VI  in  sostituzione  di  quello
radiato. 
  4. In relazione agli investimenti  di  cui  all'art.  1,  comma  4,
lettera c) del presente decreto, sono  finanziabili  le  acquisizioni
anche mediante locazione finanziaria,  di  rimorchi  e  semirimorchi,
nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti
alla normativa UIC 596-5  e  per  il  trasporto  combinato  marittimo
dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di almeno
un dispositivo innovativo di cui all'allegato 1 al presente  decreto.
Il contributo viene determinato: 
    a) per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese  nel
limite del 10 per cento del costo di acquisizione in  caso  di  medie
imprese e del 20 per cento di tale costo per le piccole imprese,  con
un tetto massimo di € 5.000 per ogni semirimorchio.  Le  acquisizioni
sono ammissibili qualora sostenute nell'ambito  di  un  programma  di
investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento,  ampliare  uno
stabilimento  esistente,   diversificare   la   produzione   di   uno
stabilimento  mediante  prodotti  nuovi  aggiuntivi   o   trasformare
radicalmente il processo produttivo complessivo di  uno  stabilimento
esistente; 
    b) per le acquisizioni effettuate da imprese  che  non  rientrano
tra le piccole e medie imprese  in  €  1.500,  tenuto  conto  che  e'
possibile incentivare il 40 per cento della differenza di  costo  tra
tali veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e
veicoli equivalenti stradali; 
  5. In relazione agli investimenti  di  cui  all'art.  1,  comma  4,
lettera d) del presente decreto, sono finanziabili  le  acquisizioni,
effettuate anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse
mobili e 1 rimorchio o semirimorchio portacasse. Il contributo  viene
determinato, tenuto conto dei costi aggiuntivi rispetto  all'acquisto
di veicoli equivalenti stradali, in € 8.500 per l'acquisto di ciascun
insieme di 8 casse e 1 rimorchio o semirimorchio. 
  6. I contributi di cui ai commi precedenti sono maggiorati  del  10
per cento in caso di acquisizioni effettuate da parte  di  piccole  e
medie imprese, ove gli interessati ne  facciano  espressa  richiesta,
nei seguenti casi: 
    a) per le acquisizioni di cui ai commi 2, 3 e 5. A tal  fine  gli
interessati trasmettono, all'atto della presentazione  della  domanda
di ammissione ai benefici, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi
e per gli effetti del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, attestante il numero delle  unita'  di  lavoro
dipendenti (ULA) e il volume  del  fatturato  conseguito  nell'ultimo
esercizio fiscale; 
    b) per le acquisizioni di cui al presente articolo, se effettuate
da  imprese  aderenti  ad  una  rete  di  imprese.  A  tal  file  gli
interessati trasmettono, all'atto della presentazione  della  domanda
di ammissione ai benefici, oltre alla dichiarazione di cui  al  punto
a), copia del contratto di rete redatto nelle forme di  cui  all'art.
3, comma 4 ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; 
  Le maggiorazioni di cui al presente  comma  sono  cumulabili  e  si
applicano entrambe sull'importo netto del contributo.