Art. 3 
 
         Modalita' di dimostrazione dei requisiti richiesti 
 
  1. In relazione alla acquisizione dei beni di cui  all'art.  2  gli
aspiranti  ai  benefici  hanno  l'onere  di  fornire,   a   pena   di
inammissibilita',  la  prova  documentale  che   i   beni   acquisiti
possiedono  le  caratteristiche  tecniche  richieste   dal   presente
decreto. 
  2. Con decreto  del  direttore  della  direzione  generale  per  il
trasporto stradale e per l'intermodalita', da emanarsi entro quindici
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del  presente  decreto,
sono definite le modalita' di dimostrazione dei  suddetti  requisiti.
Con il medesimo decreto sono definite le modalita'  di  presentazione
delle domande, secondo quanto previsto all'art. 4.