Annesso A) PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «RIVIERA DEL GARDA CLASSICO» Art. 1. Denominazione e vini La denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Classico» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie, menzioni o specificazioni aggiuntive: - Bianco; - Rosso anche superiore; - Groppello; - Chiaretto; - Spumante rose' nelle categorie Vino spumante e Vino spumante di qualita'. La sottozona Valtenesi e' regolamentata nell'allegato 1, in calce allo stesso disciplinare, che ne costituisce parte integrante.