(Annesso-art. 1)
                                                              Annesso 
 
A) PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI  PRODUZIONE  DEI  VINI  A
  DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «RIVIERA DEL GARDA CLASSICO» 
 
                               Art. 1. 
 
                        Denominazione e vini 
 
    La  denominazione  di  origine  controllata  «Riviera  del  Garda
Classico» e' riservata ai vini che rispondono alle  condizioni  e  ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di  produzione  per  le
seguenti tipologie, menzioni o specificazioni aggiuntive: 
      - Bianco; 
      - Rosso anche superiore; 
      - Groppello; 
      - Chiaretto; 
      - Spumante rose' nelle categorie Vino spumante e Vino  spumante
di qualita'. 
    La sottozona Valtenesi e' regolamentata nell'allegato 1, in calce
allo stesso disciplinare, che ne costituisce parte integrante.