(Annesso-art. 2)
 
                               Art. 2. 
 
                         Base ampelografica 
 
    1. Il vino Riviera del Garda Classico bianco deve essere ottenuto
dalle uve provenienti in  ambito  aziendale  dai  vigneti  aventi  la
seguente  composizione  varietale:  Riesling  (Riesling  italico  e/o
Riesling renano) minimo 50%. 
    Possono concorrere alla produzione  di  detto  vino  fino  ad  un
massimo del 50% altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione
nella  Regione  Lombardia  iscritti  nel  Registro  nazionale   delle
varieta' di vite per uve da vino, approvato con decreto  ministeriale
7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  242  del  14
ottobre 2004 e successivi aggiornamenti,  riportati  nell'allegato  1
del presente disciplinare, ivi compresi i vitigni aromatici  che  non
possono superare il 5%. 
    2. I vini Riviera del Garda Classico nelle tipologie rosso, rosso
superiore, chiaretto devono essere ottenuti dalle uve provenienti  in
ambito  aziendale  dai  vigneti  aventi  la   seguente   composizione
varietale: 
    Groppello (nei biotipi Gentile e Mocasina,  S.  Stefano)  per  un
minimo del 30%. 
    Possono concorrere alla produzione di detto  vino  anche  le  uve
provenienti dai vitigni Marzemino,  Barbera,  Sangiovese  da  soli  o
congiuntamente, fino ad un massimo del 70%, ciascuno  dei  quali  non
puo' concorrere piu' del 25%. 
    Possono altresi' concorrere alla produzione di detto vino fino ad
un massimo del 25%, le uve provenienti dai vitigni a bacca  nera  non
aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia, iscritti
nel Registro nazionale delle  varieta'  di  vite  per  uve  da  vino,
approvato con decreto ministeriale 7 maggio  2004,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  242  del  14  ottobre  2004   e   successivi
aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del  presente  disciplinare.
Nell'ambito di detto 25%,  i  vitigni  Cabernet  sauvignon,  Cabernet
franc, Carmenere e Merlot non possono concorrere complessivamente per
piu' del 10%. 
    3. Il vino «Riviera del Garda Classico» Groppello e  deve  essere
ottenuto dalle uve provenienti in ambito aziendale da vigneti  aventi
la seguente composizione varietale: 
    Groppello (nei biotipi:  Gentile  e  Mocasina,  S.  Stefano)  per
almeno l'85%. 
    Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni  a
bacca nera non aromatici,  idonei  alla  coltivazione  nella  Regione
Lombardia, fino ad un  massimo  del  15%  ed  iscritti  nel  Registro
Nazionale delle varieta' di vite  per  uve  da  vino,  approvato  con
decreto  ministeriale  7  maggio  2004,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 242 del 14  ottobre  2004  e  successivi  aggiornamenti,
riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.