Art. 2. Base ampelografica 1. Il vino Riviera del Garda Classico bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti in ambito aziendale dai vigneti aventi la seguente composizione varietale: Riesling (Riesling italico e/o Riesling renano) minimo 50%. Possono concorrere alla produzione di detto vino fino ad un massimo del 50% altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia iscritti nel Registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino, approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare, ivi compresi i vitigni aromatici che non possono superare il 5%. 2. I vini Riviera del Garda Classico nelle tipologie rosso, rosso superiore, chiaretto devono essere ottenuti dalle uve provenienti in ambito aziendale dai vigneti aventi la seguente composizione varietale: Groppello (nei biotipi Gentile e Mocasina, S. Stefano) per un minimo del 30%. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni Marzemino, Barbera, Sangiovese da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 70%, ciascuno dei quali non puo' concorrere piu' del 25%. Possono altresi' concorrere alla produzione di detto vino fino ad un massimo del 25%, le uve provenienti dai vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia, iscritti nel Registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino, approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare. Nell'ambito di detto 25%, i vitigni Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Carmenere e Merlot non possono concorrere complessivamente per piu' del 10%. 3. Il vino «Riviera del Garda Classico» Groppello e deve essere ottenuto dalle uve provenienti in ambito aziendale da vigneti aventi la seguente composizione varietale: Groppello (nei biotipi: Gentile e Mocasina, S. Stefano) per almeno l'85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia, fino ad un massimo del 15% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino, approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.