(Annesso-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
                      Norme per la viticoltura 
 
    Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla
produzione dei vini «Riviera del Garda Classico» devono essere quelle
tradizionali della zona e comunque atte a conferire  alle  uve  e  ai
vini derivati le  specifiche  caratteristiche.  I  vigneti,  pertanto
devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per  la  produzione  della
denominazione di origine di  cui  si  tratta.  Sono  da  escludere  i
terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati. 
    1. Fermi restando i vigneti esistenti,  i  nuovi  impianti  ed  i
reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non
inferiore 4000 calcolati sulla base del sesto d'impianto. 
    2. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed  i  sistemi  di
potatura devono essere quelli generalmente usati e  comunque  atti  a
non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino. 
    3.  E'  vietata  ogni  pratica  di   forzatura.   E'   consentita
l'irrigazione di soccorso. 
    4. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai  vini
«Riviera del Garda Classico» una resa di uva per ettaro e  un  titolo
alcolometrico volumico naturale minimo come  indicato  nella  tabella
seguente: 
      
 
            =============================================
            |                   | Max. Uva/ha | Min. %  |
            | Tipologia di vino |     (t)     |  vol.   |
            +===================+=============+=========+
            | Riviera del Garda |             |         |
            | Classico, bianco  |     12      |  10.0   |
            +-------------------+-------------+---------+
            | Riviera del Garda |             |         |
            | Classico, rosso e |             |         |
            |     chiaretto     |     12      |  10.5   |
            +-------------------+-------------+---------+
            | Riviera del Garda |             |         |
            |  Classico, rosso  |             |         |
            |     superiore     |     11      |  11,0   |
            +-------------------+-------------+---------+
            | Riviera del Garda |             |         |
            |Classico, Groppello|     12      |  10.5   |
            +-------------------+-------------+---------+
            | Riviera del Garda |             |         |
            |Classico, spumante |             |         |
            |       rose'       |     12      |   9,5   |
            +-------------------+-------------+---------+
 
    5. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve  ottenuti  e  da
destinare alla produzione di detti vini devono essere  riportati  nei
limiti di cui sopra, purche' la produzione complessiva non superi del
20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti di  resa  uva/vino  di
cui  trattasi.  Oltre  detto   limite,   decade   il   diritto   alla
denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. 
    6. La Regioni Lombardia su proposta del Consorzio di tutela della
denominazione, sentite le organizzazioni  di  categoria  interessate,
con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri
tecnico-amministrativi,  puo'  stabilire  limiti,  anche  temporanei,
all'iscrizione delle superfici all'apposito  schedario  vitivinicolo.
La regione e' tenuta a dare comunicazione delle disposizioni adottate
al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali. 
    7. La Regione Lombardia, su richiesta motivata del  Consorzio  di
tutela e sentite le organizzazioni di  categoria  interessate,  prima
della vendemmia, con propri provvedimenti, puo' stabilire ulteriori e
diverse utilizzazioni/destinazioni delle succitate uve. 
    8. La Regione Lombardia su richiesta del Consorzio  di  tutela  e
sentite le  organizzazioni  di  categoria  interessate,  prima  della
vendemmia, con proprio provvedimento, puo', per ragioni  di  mercato,
stabilire un limite  massimo  di  utilizzazione  di  uva  per  ettaro
rivendicabile per la produzione dei vini a denominazione  di  origine
controllata «Riviera del Garda Classico» anche per singola  tipologia
inferiore a quello fissato dal presente disciplinare. La  regione  e'
tenuta a dare comunicazione delle disposizioni adottate al  Ministero
per le politiche agricole alimentari e forestali e  all'organismo  di
controllo. 
    9. La Regione Lombardia su richiesta del Consorzio  di  tutela  e
sentite le  organizzazioni  di  categoria  interessate,  prima  della
vendemmia,  con  proprio  provvedimento,  in  annate   climaticamente
sfavorevoli, puo' ridurre la resa di uva e di vino consentite sino al
limite reale dell'annata; 
    10. La Regione Lombardia, su richiesta del Consorzio  di  tutela,
sentite le  organizzazioni  di  categoria  interessate,  prima  della
vendemmia,  con  proprio  provvedimento,  in  annate  particolarmente
favorevoli, puo' aumentare sino ad un massimo del  20  per  cento  la
resa massima ad ettaro da destinare a riserva vendemmiale,  ai  sensi
della normativa vigente. Oltre al limite del  20  per  cento  non  e'
consentito ulteriore supero. 
    Tale esubero puo' essere destinato a riserva vendemmiale per  far
fronte nelle annate successive a  carenze  di  produzione  ed  essere
successivamente sbloccato con provvedimento regionale per  soddisfare
le esigenze di mercato.