Art. 4. Norme per la viticoltura Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Riviera del Garda Classico» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche. I vigneti, pertanto devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati. 1. Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti ed i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore 4000 calcolati sulla base del sesto d'impianto. 2. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino. 3. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. 4. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Riviera del Garda Classico» una resa di uva per ettaro e un titolo alcolometrico volumico naturale minimo come indicato nella tabella seguente: ============================================= | | Max. Uva/ha | Min. % | | Tipologia di vino | (t) | vol. | +===================+=============+=========+ | Riviera del Garda | | | | Classico, bianco | 12 | 10.0 | +-------------------+-------------+---------+ | Riviera del Garda | | | | Classico, rosso e | | | | chiaretto | 12 | 10.5 | +-------------------+-------------+---------+ | Riviera del Garda | | | | Classico, rosso | | | | superiore | 11 | 11,0 | +-------------------+-------------+---------+ | Riviera del Garda | | | |Classico, Groppello| 12 | 10.5 | +-------------------+-------------+---------+ | Riviera del Garda | | | |Classico, spumante | | | | rose' | 12 | 9,5 | +-------------------+-------------+---------+ 5. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione di detti vini devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione complessiva non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti di resa uva/vino di cui trattasi. Oltre detto limite, decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. 6. La Regioni Lombardia su proposta del Consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di categoria interessate, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, puo' stabilire limiti, anche temporanei, all'iscrizione delle superfici all'apposito schedario vitivinicolo. La regione e' tenuta a dare comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali. 7. La Regione Lombardia, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia, con propri provvedimenti, puo' stabilire ulteriori e diverse utilizzazioni/destinazioni delle succitate uve. 8. La Regione Lombardia su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia, con proprio provvedimento, puo', per ragioni di mercato, stabilire un limite massimo di utilizzazione di uva per ettaro rivendicabile per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Classico» anche per singola tipologia inferiore a quello fissato dal presente disciplinare. La regione e' tenuta a dare comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e all'organismo di controllo. 9. La Regione Lombardia su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia, con proprio provvedimento, in annate climaticamente sfavorevoli, puo' ridurre la resa di uva e di vino consentite sino al limite reale dell'annata; 10. La Regione Lombardia, su richiesta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia, con proprio provvedimento, in annate particolarmente favorevoli, puo' aumentare sino ad un massimo del 20 per cento la resa massima ad ettaro da destinare a riserva vendemmiale, ai sensi della normativa vigente. Oltre al limite del 20 per cento non e' consentito ulteriore supero. Tale esubero puo' essere destinato a riserva vendemmiale per far fronte nelle annate successive a carenze di produzione ed essere successivamente sbloccato con provvedimento regionale per soddisfare le esigenze di mercato.