Art. 5. Norme per la vinificazione 1. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata di cui all'art. 3 e comunque tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, nell'ambito del territorio della Provincia di Brescia. Restano valide le autorizzazioni finora concesse ai sensi del disciplinare di produzione approvato con decreto ministeriale 26 giugno 2009. 2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. 3. E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali. 4. Per la produzione del vino «Riviera del Garda Classico» chiaretto, la vinificazione deve essere eseguita con breve macerazione delle parti solide. 5. Per tutte le tipologie di vino a denominazione di origine «Riviera del Garda Classico» e' ammessa la vinificazione congiunta o disgiunta delle uve. 6. I mosti ed i vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Classico» rose' spumante devono essere elaborati attuando esclusivamente la pratica della rifermentazione naturale Charmat o il metodo classico. Nella designazione di detto spumante non e' consentito il termine «chiaretto» e deve essere utilizzato, invece, obbligatoriamente il termine rose'. La zona di elaborazione dei vini spumanti comprende le province di Verona, Mantova, Brescia, Vicenza e Treviso. 7. Per i vini «Riviera del Garda Classico» la resa massima dell'uva in vino finito non puo' essere superiore al 70%. 8. Per tutte le tipologie qualora la resa superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita. 9. La Regione Lombardia su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria interessate, con proprio provvedimento, prima della vendemmia puo', per ragioni di mercato, stabilire un limite massimo di vino certificabile con la denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Classico» anche per singola tipologia, inferiore a quello fissato dal presente disciplinare. La regione e' tenuta a dare comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e all'organismo di controllo. 10. I mosti e i vini ottenuti dai quantitativi di uva eccedente la resa di cui all'art. 4, sono bloccati sfusi e non possono essere utilizzati prima del provvedimento regionale di cui al successivo punto 10. 11. La Regione Lombardia con proprio provvedimento, su richiesta del Consorzio di tutela conseguente alle verifiche delle condizioni produttive e di mercato, provvede a destinare tutto o parte quantitativi dei mosti e dei vini di cui il precedente punto, alla certificazione a denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Classico».