Art. 7. Etichettatura e presentazione 1. Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore 2. E' consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle vigne dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato alle condizioni della normativa vigente. 3. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art. 1, fatta eccezione per la tipologia spumante e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. 4. Nella designazione del vino Riviera del Garda Classico tipologia rosato, l'uso della menzione chiaretto e' obbligatoria