(Annesso-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
                    Etichettatura e presentazione 
 
    1. Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1
e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa  da  quelle
previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi
«fine», «scelto», «selezionato» e similari.  E'  tuttavia  consentito
l'uso  di  indicazioni  che  facciano  riferimento  a  nomi,  ragioni
sociali, marchi privati,  non  aventi  significato  laudativo  e  non
idonei a trarre in inganno il consumatore 
    2. E' consentito l'uso di indicazioni  toponomastiche  aggiuntive
che  facciano  riferimento  alle  vigne  dalle  quali  effettivamente
provengono le uve da cui il vino cosi'  qualificato  alle  condizioni
della normativa vigente. 
    3. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art. 1,
fatta  eccezione  per   la   tipologia   spumante   e'   obbligatoria
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. 
    4.  Nella  designazione  del  vino  Riviera  del  Garda  Classico
tipologia rosato, l'uso della menzione chiaretto e' obbligatoria