(Allegato 1-art. 2)
 
                               Art. 2. 
 
                         Base ampelografica 
 
    1. I vini con la specificazione «Valtenesi» nelle tipologie rosso
e chiaretto devono essere ottenuti dalle uve  provenienti  in  ambito
aziendale dai vigneti aventi la seguente composizione varietale: 
    Groppello (nei biotipi Gentile e Mocasina,  S.  Stefano)  per  un
minimo del 30%. 
    Possono concorrere alla produzione di detto  vino  anche  le  uve
provenienti dai vitigni Marzemino,  Barbera,  Sangiovese  da  soli  o
congiuntamente, fino ad un massimo del 70%, ciascuno  dei  quali  non
puo' concorrere piu' del 25%. 
    Possono altresi' concorrere alla produzione di detto vino fino ad
un massimo del 25%, le uve provenienti dai vitigni a bacca  nera  non
aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia, iscritti
nel Registro nazionale delle  varieta'  di  vite  per  uve  da  vino,
approvato con decreto ministeriale 7 maggio  2004,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  242  del  14  ottobre  2004   e   successivi
aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del  presente  disciplinare.
Nell'ambito di detto 25%,  i  vitigni  Cabernet  sauvignon,  Cabernet
franc, Carmenere e Merlot non possono concorrere complessivamente per
piu' del 10%.