Art. 2. Base ampelografica 1. I vini con la specificazione «Valtenesi» nelle tipologie rosso e chiaretto devono essere ottenuti dalle uve provenienti in ambito aziendale dai vigneti aventi la seguente composizione varietale: Groppello (nei biotipi Gentile e Mocasina, S. Stefano) per un minimo del 30%. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni Marzemino, Barbera, Sangiovese da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 70%, ciascuno dei quali non puo' concorrere piu' del 25%. Possono altresi' concorrere alla produzione di detto vino fino ad un massimo del 25%, le uve provenienti dai vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia, iscritti nel Registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino, approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare. Nell'ambito di detto 25%, i vitigni Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Carmenere e Merlot non possono concorrere complessivamente per piu' del 10%.