Art. 4. Norma per la viticoltura 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della sottozona «Valtenesi» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche. I vigneti, pertanto devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati. 2. Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti ed i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore 4000 calcolati sulla base del sesto d'impianto. 3. I sesti d'impianto, le forme di allevamento purche' non espanse ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino. 4. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. 5. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini della sottozona «Valtenesi» non deve essere superiore a 11 tonnellate per ettaro. 6. Le uve destinate alla vinificazione dei vini della sottozona «Valtenesi» al momento della raccolta, nel loro insieme, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo rispettivamente di 11% vol. per la tipologia chiaretto e 11,50% vol. per la tipologia rosso.