(Allegato 1-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
                      Norma per la viticoltura 
 
    1. Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati
alla produzione dei vini della sottozona  «Valtenesi»  devono  essere
quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e
ai vini derivati le specifiche caratteristiche. I  vigneti,  pertanto
devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per  la  produzione  della
denominazione di origine di  cui  si  tratta.  Sono  da  escludere  i
terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati. 
    2. Fermi restando i vigneti esistenti,  i  nuovi  impianti  ed  i
reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non
inferiore 4000 calcolati sulla base del sesto d'impianto. 
    3. I sesti  d'impianto,  le  forme  di  allevamento  purche'  non
espanse ed i sistemi di potatura devono  essere  quelli  generalmente
usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva  e
del vino. 
    4.  E'  vietata  ogni  pratica  di   forzatura.   E'   consentita
l'irrigazione di soccorso. 
    5. La resa massima di uva ammessa  per  la  produzione  dei  vini
della sottozona «Valtenesi» non deve essere superiore a 11 tonnellate
per ettaro. 
    6. Le uve destinate alla vinificazione dei vini  della  sottozona
«Valtenesi» al momento  della  raccolta,  nel  loro  insieme,  devono
assicurare  un  titolo   alcolometrico   volumico   naturale   minimo
rispettivamente di 11% vol. per la tipologia chiaretto e 11,50%  vol.
per la tipologia rosso.