Art. 5. Norme per la vinificazione 1. Le operazioni di vinificazione, affinamento ed imbottigliamento, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3 della denominazione Riviera del Garda Classico. 2. Per i vini della sottozona «Valtenesi» la resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70 %. Qualora la resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75 %, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine, oltre detto limite, decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita di vino. 3. Per i vini della sottozona «Valtenesi» e' ammessa la raccolta e vinificazione congiunta o disgiunta delle varieta' di uve che concorrono alla denominazione di origine. Il coacervo dei vini ottenuti con vinificazione disgiunta dovra' essere effettuato nella cantina del vinificatore e comunque prima della richiesta della certificazione per l'immissione al consumo. Per la tipologia chiaretto la vinificazione deve essere eseguita con breve macerazione delle bucce. 4. Per i vini della sottozona «Valtenesi» l'immissione al consumo potra' avvenire dal 1 settembre successivo alla vendemmia per la tipologia «rosso e a partire dal 14 febbraio successivo alla vendemmia per la tipologia «chiaretto»; per quest'ultima tipologia e' ammessa l'estrazione dagli stabilimenti di confezionamento ad altri stabilimenti per la commercializzazione, anteriormente alla data del 14 febbraio, ma non prima del 1 febbraio. 5. I vini della sottozona «Valtenesi» seguiti dalla menzione riserva, devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento minimo di 2 anni. Il periodo di invecchiamento per i vini di cui sopra, decorre dal 1 novembre dell'anno di produzione delle uve.