(Allegato 1-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
                     Norme per la vinificazione 
 
    1.   Le   operazioni    di    vinificazione,    affinamento    ed
imbottigliamento, devono essere effettuate all'interno della zona  di
produzione delle uve di cui all'art. 3  della  denominazione  Riviera
del Garda Classico. 
    2. Per  i  vini  della  sottozona  «Valtenesi»  la  resa  massima
dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70 %. Qualora la
resa superi la percentuale sopraindicata,  ma  non  oltre  il  75  %,
l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione  di  origine,  oltre
detto limite, decade il diritto alla  denominazione  di  origine  per
tutta la partita di vino. 
    3. Per i vini della sottozona «Valtenesi» e' ammessa la  raccolta
e vinificazione congiunta o  disgiunta  delle  varieta'  di  uve  che
concorrono alla  denominazione  di  origine.  Il  coacervo  dei  vini
ottenuti con vinificazione disgiunta dovra' essere  effettuato  nella
cantina del vinificatore  e  comunque  prima  della  richiesta  della
certificazione  per  l'immissione  al  consumo.  Per   la   tipologia
chiaretto la vinificazione deve essere eseguita con breve macerazione
delle bucce. 
    4. Per i vini della sottozona «Valtenesi» l'immissione al consumo
potra' avvenire dal 1 settembre  successivo  alla  vendemmia  per  la
tipologia  «rosso  e  a  partire  dal  14  febbraio  successivo  alla
vendemmia per la tipologia «chiaretto»; per quest'ultima tipologia e'
ammessa l'estrazione dagli stabilimenti di confezionamento  ad  altri
stabilimenti per la commercializzazione, anteriormente alla data  del
14 febbraio, ma non prima del 1 febbraio. 
    5. I vini della  sottozona  «Valtenesi»  seguiti  dalla  menzione
riserva, devono essere sottoposti ad  un  periodo  di  invecchiamento
minimo di 2 anni. Il periodo di invecchiamento  per  i  vini  di  cui
sopra, decorre dal 1 novembre dell'anno di produzione delle uve.