(Allegato 1-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
                    Designazione e presentazione 
 
    1. Nella designazione e presentazione dei  vini  della  sottozona
«Valtenesi» e' obbligatorio riportare l'annata  di  produzione  delle
uve. 
    2.  ll  nome  «Valtenesi»  deve  sempre  precedere  senza  nessun
intercalare la denominazione Riviera del Garda Classico e figurare in
caratteri di dimensioni superiori per  almeno  il  doppio  di  quelli
usati per la denominazione Riviera del Garda Classico. 
    3. Nella designazione del vino della sottozona «Valtenesi» per la
tipologia rosso non e' ammesso riportare l'indicazione «rosso». 
    4. Nella designazione del vino della sottozona «Valtenesi»  l'uso
della menzione chiaretto e' facoltativo. 
    5. Nella designazione dei vini della sottozona  «Valtenesi»  puo'
essere utilizzata la menzione «vigna» secondo la normativa vigente.