Art. 7. Designazione e presentazione 1. Nella designazione e presentazione dei vini della sottozona «Valtenesi» e' obbligatorio riportare l'annata di produzione delle uve. 2. ll nome «Valtenesi» deve sempre precedere senza nessun intercalare la denominazione Riviera del Garda Classico e figurare in caratteri di dimensioni superiori per almeno il doppio di quelli usati per la denominazione Riviera del Garda Classico. 3. Nella designazione del vino della sottozona «Valtenesi» per la tipologia rosso non e' ammesso riportare l'indicazione «rosso». 4. Nella designazione del vino della sottozona «Valtenesi» l'uso della menzione chiaretto e' facoltativo. 5. Nella designazione dei vini della sottozona «Valtenesi» puo' essere utilizzata la menzione «vigna» secondo la normativa vigente.