Art. 8. Confezionamento 1. I vini della sottozona «Valtenesi» devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro, aventi capacita' previste dalla legge, non superiore a litri 9. Sono ammessi tutti i sistemi di chiusura consentiti dalla normativa vigente, ad esclusione del tappo a corona e del tappo a strappo. 2. E' consentito, l'uso delle indicazioni geografiche aggiuntive che facciano riferimento ai comuni e frazioni di seguito indicati, alle condizioni previste dalle disposizioni nazionali vigneti di cui all' allegato elenco positivo. Elenco indicazioni geografiche aggiuntive - Padenghe - Moniga - Manerba - Mocasina - Portese - Polpenazze - Picedo - Puegnago - Raffa - S. Felice B) PROPOSTA DI CANCELLAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «VALTENESI» A decorrere dalla data di approvazione della denominazione e del disciplinare di cui alla lettera A) e' cancellata la DOC dei vini «Valtenesi».