(Allegato 1-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
                           Confezionamento 
 
    1. I vini della sottozona «Valtenesi» devono  essere  immessi  al
consumo in bottiglie di vetro, aventi capacita' previste dalla legge,
non superiore a litri 9. Sono ammessi tutti  i  sistemi  di  chiusura
consentiti dalla normativa vigente, ad esclusione del tappo a  corona
e del tappo a strappo. 
    2. E' consentito, l'uso delle indicazioni geografiche  aggiuntive
che facciano riferimento ai comuni e frazioni  di  seguito  indicati,
alle condizioni previste dalle disposizioni nazionali vigneti di  cui
all' allegato elenco positivo. 
Elenco indicazioni geografiche aggiuntive 
    - Padenghe 
    - Moniga 
    - Manerba 
    - Mocasina 
    - Portese 
    - Polpenazze 
    - Picedo 
    - Puegnago 
    - Raffa 
    - S. Felice 
B) PROPOSTA  DI  CANCELLAZIONE   DELLA   DENOMINAZIONE   DI   ORIGINE
  CONTROLLATA DEI VINI «VALTENESI» 
    A decorrere dalla data di approvazione della denominazione e  del
disciplinare di cui alla lettera A) e' cancellata  la  DOC  dei  vini
«Valtenesi».