(Annesso-art. 1)
                                                              Annesso 
 
    Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini 
           a denominazione di origine controllata «Garda» 
 
 
                               Art. 1. 
 
    1. La denominazione di origine controllata «Garda»  e'  riservata
ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti  stabiliti  nel
presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: 
      bianco; 
      bianco spumante (categoria Vino spumante  e  Vino  spumante  di
qualita'); 
      bianco frizzante; 
      bianco passito (categoria vino); 
      rosso; 
      rosso passito (categoria vino); 
      rosato  o  rose'  spumante  (categoria  Vino  spumante  e  Vino
spumante di qualita'); 
      rosato o rose' frizzante; 
      Garganega; 
      Garganega frizzante anche con la specificazione bi-varietale in
combinazione con Chardonnay e Pinot grigio; 
      Pinot bianco; 
      Pinot grigio; 
      Pinot grigio spumante (categoria Vino spumante e Vino  spumante
di qualita'); 
      Pinot grigio frizzante anche con la specificazione bi-varietale
in combinazione con Garganega e Chardonnay; 
      Chardonnay; 
      Chardonnay frizzante anche con la  specificazione  bi-varietale
in combinazione con Garganega e Pinot grigio; 
      Riesling; 
      Sauvignon; 
      Cortese; 
      Cabernet; 
      Cabernet Sauvignon; 
      Merlot; 
      Corvina; 
      Pinot nero; 
      Marzemino. 
    2. La denominazione di origine controllata  «Garda»  e'  altresi'
riservata ai vini designati con la specificazione di  due  vitigni  a
bacca di colore analogo quali: 
      Garganega, Pinot bianco, Pinot  Grigio,  Chardonnay,  Riesling,
Sauvignon, Cortese, Cabernet, Cabernet  Sauvignon,  Merlot,  Corvina,
Pinot nero e Marzemino nelle loro combinazioni.