Annesso Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Garda» Art. 1. 1. La denominazione di origine controllata «Garda» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: bianco; bianco spumante (categoria Vino spumante e Vino spumante di qualita'); bianco frizzante; bianco passito (categoria vino); rosso; rosso passito (categoria vino); rosato o rose' spumante (categoria Vino spumante e Vino spumante di qualita'); rosato o rose' frizzante; Garganega; Garganega frizzante anche con la specificazione bi-varietale in combinazione con Chardonnay e Pinot grigio; Pinot bianco; Pinot grigio; Pinot grigio spumante (categoria Vino spumante e Vino spumante di qualita'); Pinot grigio frizzante anche con la specificazione bi-varietale in combinazione con Garganega e Chardonnay; Chardonnay; Chardonnay frizzante anche con la specificazione bi-varietale in combinazione con Garganega e Pinot grigio; Riesling; Sauvignon; Cortese; Cabernet; Cabernet Sauvignon; Merlot; Corvina; Pinot nero; Marzemino. 2. La denominazione di origine controllata «Garda» e' altresi' riservata ai vini designati con la specificazione di due vitigni a bacca di colore analogo quali: Garganega, Pinot bianco, Pinot Grigio, Chardonnay, Riesling, Sauvignon, Cortese, Cabernet, Cabernet Sauvignon, Merlot, Corvina, Pinot nero e Marzemino nelle loro combinazioni.