(Annesso-art. 2)
                               Art. 2. 
 
    1) La  denominazione  di  origine  controllata  «Garda»,  con  la
specificazione di uno dei seguenti vitigni: 
      Garganega; 
      Pinot bianco; 
      Pinot grigio; 
      Chardonnay; 
      Riesling (Riesling Italico e/o Riesling Renano); 
      Cortese; 
      Sauvignon; 
      Cabernet   (Cabernet   Sauvignon   e/o   Cabernet   franc   e/o
Carmenere'); 
      Cabernet Sauvignon; 
      Merlot; 
      Pinot nero; 
      Marzemino; 
      Corvina; 
    e' riservata ai vini ottenuti dalle uve  dei  vigneti  costituiti
per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. 
    Possono concorrere alla produzione di detti vini inoltre, le  uve
provenienti da altri vitigni a bacca di colore analogo,  idonei  alla
coltivazione nella Regione Lombardia e  nella  provincia  di  Verona,
presenti nei vigneti, in ambito aziendale, fino a un massimo del 15%. 
    2. Il vino a denominazione di origine controllata «Garda»  bianco
(anche in versione spumante, frizzante e passito) e'  ottenuto  dalle
uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale,  la  seguente
composizione ampelografica: 
      Garganega e/o  Trebbiano  (Trebbiano  di  Soave  e/o  Trebbiano
Toscano) e/o Chardonnay e/o Pinot grigio da soli o congiuntamente per
almeno il 50%. 
    Per la rimanente parte possono concorrere le uve provenienti  dai
vitigni a bacca bianca non aromatici e/o  bacca  nera  vinificati  in
bianco, idonei alla coltivazione  nella  Regione  Lombardia  e  nella
provincia di Verona iscritti nel Registro Nazionale delle varieta' di
vite per uve da vino approvato con D.M.  7  maggio  2004,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del  14  ottobre  2004  e  successivi
aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare. 
    3. I vini a denominazione di origine controllata «Garda» rosso  e
rosato o rose' sono ottenuti dalle uve prodotte dai  vigneti  aventi,
nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: 
      Corvina e/o Merlot e/o  Cabernet  e/o  Pinot  nero  da  soli  o
congiuntamente per almeno il 50%. 
    Per la rimanente parte possono concorrere le uve provenienti  dai
vitigni a bacca nera non aromatici, idonei  alla  coltivazione  nella
Regione Lombardia e nella provincia di Verona iscritti  nel  Registro
Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con D.M. 7
maggio 2004, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  242  del  14
ottobre 2004 e successivi aggiornamenti,  riportati  nell'allegato  1
del presente disciplinare. 
    4.  La  denominazione  di  origine  controllata  «Garda»  con  la
specificazione di due vitigni a bacca di colore analogo compresi  fra
quelli di cui all'art. 1, e' consentita a condizione che: 
      - il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai vitigni  ai
quali si vuole fare riferimento; 
      - l'indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente
rispetto all'effettivo apporto  delle  uve  da  essi  ottenute  e  in
caratteri della stessa dimensione e colore; 
      - il quantitativo di uva prodotta per il vitigno presente nella
misura minore deve essere comunque non inferiore al 15% del totale.