Art. 2. 1) La denominazione di origine controllata «Garda», con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Garganega; Pinot bianco; Pinot grigio; Chardonnay; Riesling (Riesling Italico e/o Riesling Renano); Cortese; Sauvignon; Cabernet (Cabernet Sauvignon e/o Cabernet franc e/o Carmenere'); Cabernet Sauvignon; Merlot; Pinot nero; Marzemino; Corvina; e' riservata ai vini ottenuti dalle uve dei vigneti costituiti per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere alla produzione di detti vini inoltre, le uve provenienti da altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia e nella provincia di Verona, presenti nei vigneti, in ambito aziendale, fino a un massimo del 15%. 2. Il vino a denominazione di origine controllata «Garda» bianco (anche in versione spumante, frizzante e passito) e' ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Garganega e/o Trebbiano (Trebbiano di Soave e/o Trebbiano Toscano) e/o Chardonnay e/o Pinot grigio da soli o congiuntamente per almeno il 50%. Per la rimanente parte possono concorrere le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca non aromatici e/o bacca nera vinificati in bianco, idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia e nella provincia di Verona iscritti nel Registro Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare. 3. I vini a denominazione di origine controllata «Garda» rosso e rosato o rose' sono ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Corvina e/o Merlot e/o Cabernet e/o Pinot nero da soli o congiuntamente per almeno il 50%. Per la rimanente parte possono concorrere le uve provenienti dai vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia e nella provincia di Verona iscritti nel Registro Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare. 4. La denominazione di origine controllata «Garda» con la specificazione di due vitigni a bacca di colore analogo compresi fra quelli di cui all'art. 1, e' consentita a condizione che: - il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai vitigni ai quali si vuole fare riferimento; - l'indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute e in caratteri della stessa dimensione e colore; - il quantitativo di uva prodotta per il vitigno presente nella misura minore deve essere comunque non inferiore al 15% del totale.