(Annesso-art. 7)
                               Art. 7. 
 
    1. Alla denominazione di origine controllata «Garda»  e'  vietata
t'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal
presente disciplinare ivi compresi gli  aggettivi  e  gli  attributi,
«extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili. 
    2. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art. 1,
con  l'esclusione  delle   tipologie   spumante   e   frizzante,   e'
obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. 
    3. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento  a
nomi  o  ragioni  sociali  o  marchi  privati  purche'  non   abbiano
significato laudativo e non  siano  tali  da  trarre  in  inganno  il
consumatore. 
    4. Nell'etichettatura  e  presentazione  del  vino  Garda  bianco
spumante di cui all'art.1 e' fatto obbligo di omettere il riferimento
al  colore   «bianco».   L'uso   del   termine   «millesimato»   deve
obbligatoriamente essere accompagnato dall'anno di  produzione  delle
uve. 
    5. Nella designazione dei vini Garda puo'  essere  utilizzata  la
menzione «vigna»,  alle  condizioni  di  cui  all'art.  6,  comma  8,
del decreto legislativo n. 61/2010. 
    6. Le tipologie Garda  bianco  e  rosso  passito  possono  essere
immesse al consumo solo dopo il  1°  settembre  dell'anno  successivo
alla vendemmia.