Art. 7. 1. Alla denominazione di origine controllata «Garda» e' vietata t'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi e gli attributi, «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili. 2. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art. 1, con l'esclusione delle tipologie spumante e frizzante, e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. 3. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. 4. Nell'etichettatura e presentazione del vino Garda bianco spumante di cui all'art.1 e' fatto obbligo di omettere il riferimento al colore «bianco». L'uso del termine «millesimato» deve obbligatoriamente essere accompagnato dall'anno di produzione delle uve. 5. Nella designazione dei vini Garda puo' essere utilizzata la menzione «vigna», alle condizioni di cui all'art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010. 6. Le tipologie Garda bianco e rosso passito possono essere immesse al consumo solo dopo il 1° settembre dell'anno successivo alla vendemmia.