(Annesso-art. 8)
                               Art. 8. 
 
    1. Il vino a denominazione di origine  controllata  «Garda»  deve
essere immesso al consumo solo  nelle  bottiglie  di  vetro  fino  al
volume nominale  massimo  di  5  litri.  E'  altresi'  consentita  la
tradizionale commercializzazione diretta al  consumatore  finale  del
vino «Garda»  condizionato  in  recipienti  ammessi  dalla  normativa
vigente fino a 60 litri. 
    2. Per i vini a denominazione di origine controllata  «Garda»,  a
esclusione della tipologia spumante e passito e' consentito l'uso  di
contenitori alternativi al vetro, costituiti da un otre in  materiale
plastico pluristrato di polietilene  e  poliestere  racchiuso  in  un
involucro di cartone o di altro  materiale  rigido,  nei  volumi  non
inferiori a due litri e non superiori a dodici litri. 
    Le tipologie Garda bianco, rosso e rosato possono essere  immesse
al consumo anche in fusti di acciaio inox della capacita'  di  venti,
venticinque e trenta litri. 
    3. Sono ammesse tutte le chiusure consentite dalle vigenti leggi. 
    4. Il vino a denominazione di origine controllata  »Garda»  nelle
tipologie  spumante  deve  essere  immesso  al  consumo  solo   nelle
bottiglie di vetro fino a 18  litri.  Su  richiesta  degli  operatori
interessati,  con  apposita  autorizzazione   del   Ministero   delle
politiche agricole alimentari e forestali e' consentito, in occasione
di particolari eventi espositivi o promozionali, l'uso temporaneo  di
contenitori aventi volumi diversi. Per la tappatura dei vini spumanti
si applicano le norme comunitarie e  nazionali  che  disciplinano  la
specifica materia. Tuttavia per le  bottiglie  di  capacita'  fino  a
litri 0,200 e' consentito anche l'uso del tappo a vite. 
    5. Il vino a denominazione di origine controllata  «Garda»  nelle
tipologie  frizzante  deve  essere  immesso  al  consumo  solo  nelle
bottiglie vetro fino a 5  litri  chiuse  con  tappo  raso  bocca,  in
sughero o con materiale inerte, o a vite, alle  condizioni  stabilite
dalla normativa comunitaria e nazionale che disciplina  la  specifica
materia. Per il vino frizzante che riporta in etichetta  la  dicitura
«rifermentazione in bottiglia» e' consentito anche  l'uso  del  tappo
corona.