Art. 10. Direttore/Direttrice 1. La direzione della struttura amministrativa compete al direttore/alla direttrice. L'incarico di direttore/direttrice e' attribuito dal consiglio dell'Universita' a persona qualificata, scelta attraverso una procedura di selezione. Il direttore/la direttrice risponde direttamente al/alla presidente. L'incarico ha durata quinquennale e puo' essere rinnovato. Il direttore/la direttrice puo' nominare un vicedirettore/una vicedirettrice. 2. Il direttore/la direttrice: a) adotta i provvedimenti per l'organizzazione degli uffici; b) e' amministrativamente responsabile dei centri di servizio che gli/le sono assegnati. Dirige e coordina il relativo personale tecnico ed amministrativo dei centri di servizio a lui/lei sottoposti; c) esplica una attivita' generale di indirizzo e direzione volta al raggiungimento degli obiettivi generali di sviluppo e del programma annuale delle attivita'; d) sottoscrive i contratti di lavoro del personale tecnico ed amministrativo; e) formula proposte al consiglio dell'Universita' anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive e di progetti di competenza degli organi di governo e ne cura l'attuazione; f) garantisce le funzioni che la normativa universitaria attribuisce al direttore amministrativo/alla direttrice amministrativa a nonche' al direttore/alla direttrice generale; g) opera, inoltre, sulla base di specifiche deleghe, conferite dal consiglio dell'Universita'; h) puo' partecipare, con diritto di voto consultivo, personalmente o a mezzo di un delegato/una delegata alle sedute del consiglio dell'Universita', a quelle del senato accademico, della commissione di ricerca, della commissione per gli studi e del presidio di qualita'; i) propone al consiglio dell'Universita' il numero e la tipologia di strutture organizzative utili al regolare svolgimento dell'attivita' amministrativa nonche' gli ambiti di competenza delle stesse per il piano dell'organizzazione; j) propone al consiglio dell'Universita' l'istituzione di centri di servizio e la disciplina per la loro organizzazione e funzionamento; k) stipula unitamente al/alla presidente e al Rettore/alla Rettrice gli accordi con la Provincia autonoma di Bolzano concernenti gli obiettivi che l'Universita' deve raggiungere.