(Statuto-art. 10)
 
                              Art. 10. 
                        Direttore/Direttrice 
 
    1.  La  direzione  della  struttura  amministrativa  compete   al
direttore/alla  direttrice.  L'incarico  di  direttore/direttrice  e'
attribuito dal  consiglio  dell'Universita'  a  persona  qualificata,
scelta  attraverso  una  procedura  di  selezione.  Il   direttore/la
direttrice risponde direttamente al/alla  presidente.  L'incarico  ha
durata  quinquennale  e  puo'  essere  rinnovato.   Il   direttore/la
direttrice puo' nominare un vicedirettore/una vicedirettrice. 
    2. Il direttore/la direttrice: 
    a) adotta i provvedimenti per l'organizzazione degli uffici; 
    b) e' amministrativamente responsabile dei centri di servizio che
gli/le sono  assegnati.  Dirige  e  coordina  il  relativo  personale
tecnico  ed  amministrativo  dei  centri  di   servizio   a   lui/lei
sottoposti; 
    c) esplica una attivita' generale di indirizzo e direzione  volta
al  raggiungimento  degli  obiettivi  generali  di  sviluppo  e   del
programma annuale delle attivita'; 
    d) sottoscrive i contratti di lavoro  del  personale  tecnico  ed
amministrativo; 
    e) formula proposte al consiglio dell'Universita' anche  ai  fini
della elaborazione di  programmi,  di  direttive  e  di  progetti  di
competenza degli organi di governo e ne cura l'attuazione; 
    f)  garantisce  le  funzioni  che  la   normativa   universitaria
attribuisce    al    direttore     amministrativo/alla     direttrice
amministrativa a nonche' al direttore/alla direttrice generale; 
    g) opera, inoltre, sulla base di  specifiche  deleghe,  conferite
dal consiglio dell'Universita'; 
    h)  puo'   partecipare,   con   diritto   di   voto   consultivo,
personalmente o a mezzo di un delegato/una delegata alle  sedute  del
consiglio dell'Universita', a quelle  del  senato  accademico,  della
commissione di  ricerca,  della  commissione  per  gli  studi  e  del
presidio di qualita'; 
    i) propone al consiglio dell'Universita' il numero e la tipologia
di   strutture   organizzative   utili   al   regolare    svolgimento
dell'attivita' amministrativa nonche' gli ambiti di competenza  delle
stesse per il piano dell'organizzazione; 
    j) propone al consiglio dell'Universita' l'istituzione di  centri
di  servizio  e  la  disciplina  per   la   loro   organizzazione   e
funzionamento; 
    k)  stipula  unitamente  al/alla  presidente  e  al  Rettore/alla
Rettrice gli accordi con la Provincia autonoma di Bolzano concernenti
gli obiettivi che l'Universita' deve raggiungere.