Art. 12. Commissione per gli studi 1. La commissione per gli studi e' composta da: a) il Rettore/la Rettrice o dal prorettore/dalla prorettrice delegato/a che presiede lo stesso organo; b) il/la vicepreside competente per il coordinamento della didattica di ogni singola facolta'; c) il/la rappresentante degli studenti/delle studentesse nominato/a dalla consulta degli studenti tra i suoi componenti secondo il regolamento elezioni. 2. La commissione per gli studi puo' invitare su temi specifici esperti di fama internazionale a fini consultativi. 3. Il direttore/la direttrice, un/a responsabile di un'unita' organizzativa da lui/lei nominato/a e il/la responsabile del centro linguistico partecipano alle sedute della commissione per gli studi, con diritto di voto consultivo. 4. La commissione per gli studi: a) assume il compito della pianificazione e del coordinamento a livello d'Ateneo nel settore della didattica; b) esprime un parere in merito al regolamento didattico generale e ai regolamenti dei corsi di studio; c) formula un parere in merito a nuovi corsi di studio; d) propone al consiglio dell'Universita', in sede di programmazione universitaria, i criteri per l'assegnazione delle risorse destinabili alla didattica; e) formula un parere in merito al programma annuale delle attivita' nell'ambito della didattica; f) propone al consiglio dell'Universita' due professori/professoresse di ruolo membri del presidio di qualita', uno/a dei/delle quali appartenente all'area scientifica, l'altro/a a quella umanistica. 5. Il regolamento della commissione per gli studi viene approvato dal consiglio dell'Universita', una volta sentito il senato accademico.