(Statuto-art. 12)
 
                              Art. 12. 
                      Commissione per gli studi 
 
    1. La commissione per gli studi e' composta da: 
    a) il Rettore/la  Rettrice  o  dal  prorettore/dalla  prorettrice
delegato/a che presiede lo stesso organo; 
    b)  il/la  vicepreside  competente  per  il  coordinamento  della
didattica di ogni singola facolta'; 
    c)  il/la   rappresentante   degli   studenti/delle   studentesse
nominato/a dalla  consulta  degli  studenti  tra  i  suoi  componenti
secondo il regolamento elezioni. 
    2. La commissione per gli studi puo' invitare su  temi  specifici
esperti di fama internazionale a fini consultativi. 
    3. Il direttore/la direttrice,  un/a  responsabile  di  un'unita'
organizzativa da lui/lei nominato/a e il/la responsabile  del  centro
linguistico partecipano alle sedute della commissione per gli  studi,
con diritto di voto consultivo. 
    4. La commissione per gli studi: 
    a) assume il compito della pianificazione e del  coordinamento  a
livello d'Ateneo nel settore della didattica; 
    b) esprime un parere in merito al regolamento didattico  generale
e ai regolamenti dei corsi di studio; 
    c) formula un parere in merito a nuovi corsi di studio; 
    d)  propone   al   consiglio   dell'Universita',   in   sede   di
programmazione universitaria,  i  criteri  per  l'assegnazione  delle
risorse destinabili alla didattica; 
    e) formula  un  parere  in  merito  al  programma  annuale  delle
attivita' nell'ambito della didattica; 
    f)     propone     al     consiglio     dell'Universita'      due
professori/professoresse di ruolo membri del  presidio  di  qualita',
uno/a dei/delle quali appartenente all'area scientifica, l'altro/a  a
quella umanistica. 
    5. Il regolamento della commissione per gli studi viene approvato
dal  consiglio  dell'Universita',  una  volta   sentito   il   senato
accademico.