(Statuto-art. 19)
                              Art. 19. 
                  Commissione didattica paritetica 
 
    1.  Ciascuna  facolta'  istituisce  una   commissione   didattica
paritetica   avente   la   funzione   di   osservatorio    permanente
dell'attivita' didattica dei corsi di studio ad essa afferenti. 
    2. La commissione didattica paritetica si compone di: 
    a) un professore/una  professoressa  designato/a  dal  competente
consiglio di facolta' per la durata di tre anni che non ricopra  gia'
la carica di preside, vicepreside o direttore/direttrice del corso di
studio; 
    b)  un/una  rappresentante   degli   studenti/delle   studentesse
nominato/a secondo  il  regolamento  elezioni  dalla  consulta  degli
studenti tra i/le  rappresentanti  degli  studenti/delle  studentesse
della rispettiva facolta'. 
    3. La commissione didattica paritetica: 
      a) esprime un  parere  in  merito  alla  corrispondenza  tra  i
crediti  da  assegnare  alle  attivita'  formative  e  gli  specifici
obiettivi programmati nei regolamenti didattici dei corsi  di  studio
di afferenza; 
    b) supervisiona, sulla base degli studi di  rilevazione  e  delle
statistiche disponibili, le attivita' formative svoltesi  nell'ambito
dei corsi di studio; 
    c) propone al consiglio di facolta' le iniziative  finalizzate  a
migliorare l'attivita' didattica; 
    d) svolge, conformemente  alle  vigenti  disposizioni  di  legge,
tutte le attivita' che le sono attribuite.