Art. 19. Commissione didattica paritetica 1. Ciascuna facolta' istituisce una commissione didattica paritetica avente la funzione di osservatorio permanente dell'attivita' didattica dei corsi di studio ad essa afferenti. 2. La commissione didattica paritetica si compone di: a) un professore/una professoressa designato/a dal competente consiglio di facolta' per la durata di tre anni che non ricopra gia' la carica di preside, vicepreside o direttore/direttrice del corso di studio; b) un/una rappresentante degli studenti/delle studentesse nominato/a secondo il regolamento elezioni dalla consulta degli studenti tra i/le rappresentanti degli studenti/delle studentesse della rispettiva facolta'. 3. La commissione didattica paritetica: a) esprime un parere in merito alla corrispondenza tra i crediti da assegnare alle attivita' formative e gli specifici obiettivi programmati nei regolamenti didattici dei corsi di studio di afferenza; b) supervisiona, sulla base degli studi di rilevazione e delle statistiche disponibili, le attivita' formative svoltesi nell'ambito dei corsi di studio; c) propone al consiglio di facolta' le iniziative finalizzate a migliorare l'attivita' didattica; d) svolge, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, tutte le attivita' che le sono attribuite.